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CONTRATTI DI LAVORO NEGLI APPALTI: STRETTA CON LA CONVERSIONE DEL DL 19-2024

Contratti di lavoro negli appalti: stretta con la conversione del DL 19-2024

Rischi anche per i committenti in caso di violazioni della normativa in tema di applicazione integrale dei CCNL piu rappresentativi

Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge ( si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta) come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro,  sulle sanzioni al lavoro irregolare  con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.

Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio novità del DL PNRR  e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.

Nell'iter di  conversione in legge appena concluso,  in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava  le  regole per la scelta del  contratto collettivo  da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei  lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti 

Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.

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1) Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale

L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con  riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una

responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale  trattamento economico.

Nel dettaglio, con la conversione è previsto  l’obbligo di corrispondere al personale   un trattamento  sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo  a quello previsto dal contratto collettivo  nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente  connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .

Da notare però che,  con le modifiche apportate alla Camera,   il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:

  •  stipulato dalle  associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale e 
  • strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta  dall'impresa anche in maniera prevalente

Si prevede inoltre che la responsabilità solidale  tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai  lavoratori – si applica anche  nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli

autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di  intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di  appalto e di distacco privi dei requisiti.

2) Congruità dell’incidenza della manodopera

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori  edili,  il decreto legge ha introdotto l’obbligo:

  •  per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e 
  • per il committente, negli appalti privati, nelle opere di  importo pari o superiore ad euro settantamila.

 di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità  dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.

Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori,  faq

Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della  valutazione della performance del responsabile,   con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o  superiore a 500.000 euro  il versamento del saldo finale, in  assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione  amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

3) I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese

I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra dagli organi di vigilanza sul lavoro 

Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro il rischio di intermediazione illecita, può  comportare  contestazioni fiscali anche sulla  detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita   dei corrispettivi  versati, ai fini IRPEF  e IRAP.

Inoltre  potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti 

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