Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a sollevare dubbi applicativi, in particolare nei casi in cui il rientro in Italia avvenga in presenza di rapporti di lavoro con datori esteri e modalità di svolgimento dell’attività da remoto. Un tema di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti riguarda la corretta individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio, nonché le modalità di fruizione dello stesso quando il sostituto d’imposta non opera ritenute in Italia.
Su questi aspetti è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 2/2026, pubblicata il 12 gennaio, fornendo un’interpretazione rilevante in relazione al nuovo regime dei lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il documento chiarisce se e a quali condizioni il beneficio possa essere riconosciuto a un lavoratore rientrato dall’estero, assunto con contratto italiano ma alle dipendenze di una società estera, con possibilità di svolgere l’attività in smart working.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria conferma la continuità interpretativa rispetto ai precedenti chiarimenti resi sul “vecchio” regime degli impatriati, adattandoli al nuovo quadro normativo applicabile dal periodo d’imposta 2024.
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1) Il caso analizzato dall'Agenzia
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un lavoratore che, dopo un periodo di residenza e attività lavorativa all’estero, rientra in Italia con l’intenzione di stabilirvi la propria residenza fiscale. Al rientro, il contribuente stipula un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia e possibilità di svolgere l’attività da remoto. Il datore di lavoro è una società estera, priva di stabile organizzazione in Italia e non collegata al precedente datore estero per il quale il lavoratore aveva operato prima del rientro.
Il contribuente chiede se, in presenza di tali condizioni, sia possibile accedere al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e, in particolare, se il beneficio possa essere fruito anche qualora il datore di lavoro non applichi direttamente l’agevolazione in busta paga.
L’istante ritiene di poter beneficiare dell’agevolazione a partire dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i periodi successivi previsti dalla norma, applicando autonomamente il regime in dichiarazione dei redditi, in assenza di ritenute operate dal datore estero.
Vedi anche Impatriati e lavoro da remoto l'agenzia riepiloga i requisiti
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2) Impatriati e lavoro da remoto 2026: la risposta
L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione favorevole prospettata, precisando che il nuovo regime agevolativo si applica ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, al ricorrere di specifiche condizioni.
Tra queste, assume rilievo il fatto che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia nel periodo d’imposta e che il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia nei periodi precedenti richiesti dalla norma.
Secondo l’Amministrazione, il requisito della “produzione del reddito in Italia” risulta soddisfatto anche quando il datore di lavoro è un soggetto estero, purché l’attività lavorativa sia svolta nel territorio dello Stato, inclusa l’ipotesi di smart working. Tale conclusione si pone in linea con i criteri generali di collegamento territoriale dei redditi di lavoro dipendente e con l’orientamento già espresso in passato in relazione al precedente regime degli impatriati.
L’Agenzia evidenzia inoltre che l’assenza di una stabile organizzazione in Italia del datore di lavoro estero non preclude l’accesso all’agevolazione.
In tali casi, qualora il datore non possa riconoscere direttamente il beneficio in busta paga, il lavoratore potrà fruirne in sede di dichiarazione dei redditi, applicando la riduzione della base imponibile nei limiti e per la durata previsti dalla normativa.
La risposta chiarisce infine che il nuovo regime trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti.
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