Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028.
Gazzetta Ufficiale
Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:
+ 1 mese per l’anno 2028
+ 1 ulteriore mese per l’anno 2029
+ 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030
In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.
Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici.
Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)
La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.
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1) Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato
Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030 per miglioramenti retributivi
mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.
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