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BENEFICI CONTRIBUTIVI E NORMATIVI DOPO IL DL 19/2024: LE ISTRUZIONI INPS

Benefici contributivi e normativi dopo il DL 19/2024: le istruzioni INPS

DURC, assenza di violazioni lavoro/sicurezza chiarimenti e modalità di regolarizzazione Circolare INPS 150 2025

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La circolare INPS n. 150 del 16 dicembre 2025 interviene su un tema operativo centrale per datori di lavoro e consulenti: le condizioni per mantenere e utilizzare correttamente i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

 Il documento recepisce le modifiche introdotte dall’art. 29, comma 1, del DL n. 19/2024 (conv. in L. n. 56/2024) che  ha  introdotto, tra l'altro,  l'obbligo di patente a crediti per le attività nei cantieri edilizi.

In sostanza, oltre alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi, diventa decisiva anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza. La circolare chiarisce inoltre come si gestiscono le ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, emergano omissioni/evasioni o violazioni amministrative, distinguendo i casi regolarizzabili da quelli non regolarizzabili e definendo le modalità di  recupero dei benefici. 

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1) Quali sono i benefici contributivi e normativi in questione

La circolare INPS n. 150/2025 in primo luogo chiarisce la distinzione tra benefici contributivi e benefici normativi, concetti che, pur essendo frequentemente utilizzati in modo indifferenziato, producono effetti giuridici e operativi differenti in caso di verifica ispettiva o di recupero da parte degli enti previdenziali.

Entrambe le tipologie rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e sono subordinate al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, come rafforzate dal DL n. 19/2024.

  1. I benefici contributivi consistono in riduzioni, esoneri o agevolazioni che incidono direttamente sull’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, gli sgravi contributivi, le riduzioni di aliquota e gli esoneri parziali o totali previsti per specifiche assunzioni o per determinate tipologie di rapporto di lavoro. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste, l’effetto principale è il recupero della contribuzione non versata, con applicazione delle relative sanzioni civili.
  2. I benefici normativi, invece, non comportano un risparmio contributivo immediato, ma si traducono in agevolazioni di natura giuridica o gestionale riconosciute al datore di lavoro dall’ordinamento, quali, ad esempio, la possibilità di applicare specifiche forme contrattuali agevolate, regimi di flessibilità o discipline derogatorie rispetto al regime ordinario. Anche tali benefici, pur non incidendo direttamente sull’importo dei contributi dovuti, sono subordinati al rispetto degli obblighi di legge, della contrattazione collettiva e, a seguito del DL 19/2024, all’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La circolare chiarisce che la mancanza delle condizioni richieste comporta la perdita di entrambe le tipologie di benefici e che il relativo recupero o disconoscimento opera secondo criteri differenti a seconda della natura della violazione (contributiva, amministrativa o in materia di sicurezza) e della possibilità o meno di procedere alla regolarizzazione nei termini indicati dagli organi di vigilanza.

ll perno resta l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, che disciplina la fruizione dei benefici “in materia di lavoro e legislazione sociale”. 

Si ricorda che con la riforma richiamata dalla circolare dl 19 2024 convertito in legge, tali  i benefici sono subordinati: 

  • (i) al possesso del DURC,
  • ii) all’assenza di violazioni nelle materie lavoro/legislazione sociale (incluse la  tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza), e
  •  (iii) al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi (nazionali e, se sottoscritti, regionali/territoriali/aziendali) stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.


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2) La regolarizzazione delle violazioni

 Riguardo al nuovo comma 1175-bis ,  la logica “premiale” prevede in sostanza che che  se si regolarizza integralmente e nei tempi, i benefici già fruiti non vengono recuperati. 

La circolare chiarisce che il diritto ai benefici resta fermo se, a seguito del verbale, il datore versa i contributi addebitati entro 30 giorni dalla notifica e paga anche le sanzioni nei termini specifici previsti per ciascuna violazione. 

L’effetto mitigatorio vale anche se la contribuzione riguarda fattispecie diverse da quelle che hanno generato la violazione “ostativa”. 

Inoltre è possibile ottenere lo stesso effetto anche presentando, entro lo stesso termine, domanda di rateazione: la condizione è il versamento della prima rata e il regolare pagamento delle successive. In caso di revoca della rateazione, la Struttura competente attiva il recupero nella misura originariamente addebitata. 1

Attenzione: il recupero può essere attivato anche se le rate sono pagate ma il datore non dimostra il pagamento delle sanzioni entro il termine indicato nel verbale. Inoltre, la circolare precisa che si procede al recupero anche in presenza di ricorsi (gravami) o pagamenti parziali, perché non si perfeziona la condizione dell’integrale pagamento nei termini. 

Per le violazioni amministrative non regolarizzabili, la mitigazione non dipende dalla regolarizzazione: il recupero dei benefici è limitato al doppio dell’importo sanzionatorio verbalizzato. 

FattispecieTermine/condizioneEffetto sul recupero dei benefici
Omissione/evasione contributiva accertata (violazioni “ostative” regolarizzabili)Versamento contributi addebitati entro 30 giorni dalla notifica del verbale + sanzioni nei termini propri; oppure domanda rateazione entro 30 giorni con pagamento prima rata e rate successive regolariNessun recupero dei benefici già fruiti (effetto mitigatorio)
Violazioni amministrative non regolarizzabiliNon è richiesta regolarizzazione (per natura o previsione normativa)Recupero benefici non superiore al doppio dell’importo sanzionatorio verbalizzato
Rateazione revocataRevoca secondo regolamento rateazioniRecupero benefici nella misura originariamente addebitata
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