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PAGAMENTI AI PROFESSIONISTI DALLA PA: NORMA RISCRITTA IN LEGGE DI BILANCIO

Pagamenti ai professionisti dalla PA: norma riscritta in Legge di Bilancio

Pagamenti dei professionisti dalla PA: i commercialisti hanno chiesto l'abolizione della norma. Vediamo l'attuale formulazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge di bilancio 2026 sarà approvata con fiducia domani 30 dicembre alla Camera per poi approdare in GU.

Tra le modifiche della fase emendativa vi è quella relativa alla discussa norma sul blocco dei pagamenti della PA ai professionisti non in regola dal punto di vista fiscale e contributivo.

Ricordiamo che l'iniziale formulazione dell'articolo era piuttosto generica e i Commercialisti, in particolare "Professionisti insieme", con un comunicato stampa ne avevano chiesto l'abolizione.

Ora l'articolo è stato riscritto e ridimensionato, vediamo come.

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1) Pagamenti PA ai professionisti: norma riscritta in Legge di Bilancio

L'ANC, Associazione nazionale commercialisti, e il CNDCEC si sono fortemente opposti alla norma iniziale che avrebbe bloccato i pagamente da parte della PA ai professionisti non in regola dal punto di vista fiscale e contributivo.

Con una fase emendativa la norma è stata modificata e dovrebbe essere introdotta nella attuale formulazione.

Si interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.

Ora la norma prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.

La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarda, in breve, i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.

In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento è sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.

Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.

Il comma introdotto recita precisamente quanto segue:  All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere,
direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ».

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