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PERIZIA DI STIMA PER LE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO CONTABILE

Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile

Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024, chiarimenti Ade

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Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.

L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024. 

In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.

Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.

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1) Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024

La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.

Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna. 

In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.

Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:

  • perdite fiscali riportabili,
  • interessi passivi indeducibili,
  • eccedenza ACE.

L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.

L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:

  • il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
  • il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.

L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.

Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione. 

In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:

  • l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
  • la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
  • un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.

L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto

La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”

Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.

Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.

Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.

Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.

Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:

  • le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
  • siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
  • si voglia superare il limite quantitativo previsto.

In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.

La relazione giurata diventa così un documento chiave:

  • attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
  • legittima il riporto delle perdite eccedenti,
  • costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.
Fonte immagine: chat gpt

Allegato

Risposta ADE n 278 del 3-11-2025
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