×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

INDAGINI SUL DIPENDENTE: LICENZIAMENTO NULLO SE È VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA

Indagini sul dipendente: licenziamento nullo se è violato il diritto di difesa

La Suprema Corte ribadisce l’indagine investigativa deve rispettare il diritto di difesa del lavoratore con la condivisione dei risultati. , anche se evidenzia abusi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025 (udienza del 30 aprile 2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi su due importanti questioni:

  1.  licenziamento disciplinare per presunto abuso dei permessi retribuiti concessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge n. 104 del 1992 e
  2. l'utilizzo dei risultati di indagini investigative sui dipendenti

La vicenda offre un’interessante occasione per chiarire i limiti entro i quali può essere accertato un uso improprio di tali permessi e, soprattutto, il corretto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

Il caso riguarda un dipendente licenziato per aver, secondo il datore, utilizzato le giornate di permesso non per assistere il familiare disabile, ma per svolgere attività personali. 

Dopo un primo grado sfavorevole al dipendente, la Corte d’Appello ha annullato il licenziamento, ritenendo che le attività contestate potessero comunque rientrare nell’ambito dell’assistenza indiretta e che la procedura disciplinare non avesse rispettato pienamente il diritto di difesa del lavoratore.

Leggi  per approfondire  Permessi legge 104 regole e casi pratici  e Permessi 104 chi effettua i controlli sul lavoratore?

NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio

Ti segnaliamo: 

Ti segnaliamo anche il libro di carta Il lavoro nello spettacolo: Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci - Maggioli Editore - 164 pag

1) Il caso e le decisioni di merito

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 38/2024, aveva accolto il ricorso del lavoratore, riformando la decisione del Tribunale di primo grado.

In particolare, i giudici territoriali hanno ritenuto che le attività contestate – come fare la spesa o acquistare farmaci – potessero configurare un’assistenza indiretta compatibile con la finalità dei permessi ex Legge 104, richiamando il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20243/2020).

La Corte ha inoltre riscontrato una violazione del diritto di difesa, poiché il datore di lavoro aveva messo a disposizione il report investigativo solo in sede giudiziale, senza fornirlo preventivamente al lavoratore nella fase della contestazione disciplinare.

Altro elemento critico è risultato il difetto di prova circa la validità dell’autorizzazione prefettizia rilasciata agli investigatori privati, la cui legittimazione non risultava comprovata alla data dei fatti.

Sul tema vedi anche Privacy dipendenti diritto di accesso ai dati investigativi

In conseguenza di tali valutazioni, la Corte d’Appello ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e il versamento dei contributi previdenziali per il periodo di estromissione.

Ti segnaliamo:

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro ,  la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

2) L'analisi dell Cassazione

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi, tutti ritenuti infondati o inammissibili dalla Suprema Corte.

Nel primo motivo, la società lamentava la violazione dell’articolo 33 della Legge 104/1992, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente escluso la necessità di un nesso causale diretto tra permessi e attività di assistenza.

La Cassazione ha respinto tale doglianza, chiarendo che la verifica dell’eventuale uso abusivo dei permessi è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sulla base delle prove acquisite. Non è quindi consentito alla Corte di legittimità sindacare l’apprezzamento compiuto nei gradi precedenti (cfr. Cass. n. 509/2018; n. 29062/2017; n. 25290/2022).

Con il secondo motivo, il datore denunciava la violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), ritenendo che la mancata condivisione del report investigativo non incidesse sulla validità del procedimento disciplinare. Anche questa censura è stata rigettata: la Corte ha confermato che la contestazione deve consentire al lavoratore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, indicando con chiarezza i fatti addebitati e la fonte delle informazioni, anche se non necessariamente tutte le prove.

Gli ulteriori motivi di ricorso – relativi all’asserita illogicità del rilievo sull’assenza di prove circa la simulazione di malattia e alla validità dell’autorizzazione prefettizia – sono stati dichiarati non decisivi, poiché non incidevano sui presupposti dell’annullamento del licenziamento.

La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato aggiuntivo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Fonte immagine: GPT
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 04/12/2025 Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”

Nell’Interpello n. 2/2025 il Ministero chiarisce l’applicazione delle regole su requisiti e idoneità dei luoghi durante le attività antincendio boschivo.

Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”

Nell’Interpello n. 2/2025 il Ministero chiarisce l’applicazione delle regole su requisiti e idoneità dei luoghi durante le attività antincendio boschivo.

Imposta sostitutiva TFR 2025:  scadenza 16 dicembre

Obbligo di versamento del 90% dell' imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR accantonato a fine 2024, pari al 17%

Licenziamento per offese al superiore su Whatsapp:  è  illegittimo

La Corte di Cassazione ribadisce che le comunicazioni in chat private tra colleghi sono tutelate dalla segretezza della corrispondenza e non possono giustificare un licenziamento

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.