Con la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un riepilogo organico delle regole vigenti in materia di pignorabilità e trattenute applicabili alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, quali :
- indennità di disoccupazione,
- malattia,
- maternità e
- trattamenti integrativi al reddito.
Il documento intende assicurare uniformità di comportamento da parte delle strutture territoriali e chiarezza per i datori di lavoro e i consulenti che assistono i lavoratori coinvolti in procedure esecutive.
Il quadro normativo, complesso e frammentato, è stato ricondotto a principi sistematici, tenendo conto delle più recenti pronunce della Corte Costituzionale, della Cassazione e degli interventi legislativi che hanno inciso sui limiti di pignorabilità delle somme erogate.
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1) Quadro normativo
l principio generale, sancito dall’art. 2740 c.c., stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, salvo i casi in cui la legge prevede limitazioni. La disciplina di dettaglio si rinviene nell’art. 545 c.p.c., che distingue tra:
- crediti assolutamente impignorabili, come i sussidi per maternità, malattia, funerali o assistenza;
- crediti parzialmente pignorabili, tra cui stipendi, salari, indennità sostitutive della retribuzione e prestazioni previdenziali.
Per queste ultime, si applica la regola generale della pignorabilità entro un quinto dell’importo netto, salvo che il giudice autorizzi una misura diversa per crediti alimentari. In caso di concorso tra più gravami, la quota può salire fino alla metà. Restano esclusi dal limite i casi di indebiti INPS, che consentono all’Istituto trattenute dirette ai sensi dell’art. 69 L. 153/1969.
Un regime distinto riguarda l’anticipazione della NASpI in unica soluzione: trattandosi di incentivo all’autoimprenditorialità, essa non rientra nei limiti ordinari e può essere pignorata integralmente.
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2) Istruzioni operative sulle trattenute
La circolare chiarisce che le trattenute devono essere calcolate, di regola, sulla prestazione netta dopo le ritenute fiscali. Fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione o divorzio, per i quali la base di calcolo è il lordo, trattandosi di oneri deducibili per il debitore e redditi assimilati per il percettore.
Quando più creditori agiscono sulla stessa prestazione, l’INPS è tenuto a rispettare l’ordine cronologico delle notifiche, salvo diversa disposizione giudiziaria. In presenza di più pignoramenti notificati nello stesso giorno, le somme devono essere ripartite proporzionalmente.
In caso di verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973, l’Istituto sospende i pagamenti superiori a 5.000 euro (2.500 euro dal 2026 per stipendi e indennità assimilate), segnalando le eventuali inadempienze all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per la NASpI anticipata, il limite non opera e l’importo può essere trattenuto fino a concorrenza del debito.
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3) Trattamento fiscale
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applica una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto IRPEF sulle somme riversate al creditore pignoratizio, se persona fisica soggetta a IRPEF. Restano escluse le somme destinate al mantenimento dei figli, che non costituiscono reddito, mentre quelle per il coniuge sono assoggettate a ritenuta. Dal 1° gennaio 2026, il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.lgs. 33/2025) uniformerà la disciplina, stabilendo l’applicazione della ritenuta del 20% anche ai pagamenti effettuati mediante ordinanza di assegnazione.
4) Compensazioni e prestazioni indebite
Particolare rilievo assumono le compensazioni e le trattenute operate dall’Istituto per il recupero di prestazioni indebite. La normativa speciale (art. 69 L. 153/1969) prevale sull’art. 545 c.p.c. e consente all’INPS di trattenere fino a un quinto delle indennità non pensionistiche erogate, inclusi NASpI, DIS-COLL, ISCRO, malattia, maternità, congedi parentali, integrazioni salariali e assegni di solidarietà.
Restano esclusi solo gli assegni familiari, sui quali è ammessa la compensazione limitata a indebiti della stessa natura. Per tutte le altre prestazioni, l’Istituto può procedere con recuperi diretti, senza applicazione delle salvaguardie previste per le pensioni.