×
HOME

/

LAVORO

/

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026

/

ASSICURAZIONE SANITARIA DIPENDENTI ALL'ESTERO: LA TASSAZIONE DEI PREMI

Assicurazione sanitaria dipendenti all'estero: la tassazione dei premi

Con la risposta n. 249/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale dei premi assicurativi stipulati dai datori di lavoro per i dipendenti in servizio all’estero.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un ente di diritto pubblico, controllato da un Ministero ma  dotato di autonomia regolamentare e finanziaria , ha presentato interpello in merito al trattamento fiscale dei premi relativi a una polizza sanitaria stipulata a favore del proprio personale presso le sedi estere. 

In particolare, l’ente ha evidenziato che, in base al proprio Statuto, il personale di ruolo in servizio all’estero è soggetto alle stesse disposizioni previste per i dipendenti del Ministero di riferimento

La polizza copre malattia, infortunio e maternità ed è estesa ai familiari a carico conviventi. Il premio è interamente sostenuto dall’ente e varia a seconda delle caratteristiche del dipendente (singolo o con nucleo familiare). Per i lavoratori in Italia l’eventuale estensione al nucleo familiare è a carico del dipendente, mentre per i lavoratori all’estero la spesa è sostenuta dall'ente.

L’ente istante ha finora trattato i premi come fringe benefit imponibili, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, essendo dal 2021 la copertura sanitaria nei paesi non soggetti a  divenuta obbligatoria per legge per il personale all’estero e i relativi familiari conviventi, si chiedeva  se tali somme potessero qualificarsi come contributi previdenziali o assistenziali obbligatori, quindi essere  esclusi dalla base imponibile.

1) La posizione prospettata dal contribuente

Nell’istanza, l’ente ha sostenuto che i premi relativi alla copertura sanitaria per i dipendenti all’estero non dovrebbero configurarsi come benefit, bensì come contributi obbligatori. Tale impostazione comporterebbe la non imponibilità fiscale e previdenziale delle somme, equiparandole ai contributi assistenziali o previdenziali versati in ottemperanza a una disposizione normativa.

Diversamente, i premi corrisposti per i lavoratori in Italia o in Stati esteri nei quali è garantita l’assistenza sanitaria diretta  resterebbero imponibili, in quanto privi del requisito dell’obbligatorietà.

L’ente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare l’esclusione dall’imponibile per i dipendenti in servizio all’estero in territori privi di copertura sanitaria pubblica, facendo leva sull’articolo 14 del proprio Statuto e sulla disposizione normativa che autorizza il Ministero a stipulare polizze private obbligatorie in tali circostanze.

2) La risposta dell'Agenzia: premi imponibili

Con la risposta n. 249 del 2025, l’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo espresse deroghe. Tra queste, l’articolo 51, comma 2, lettera a), prevede l’esclusione solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, i premi assicurativi in esame non possono essere assimilati né ai contributi assistenziali – che rispondono a finalità solidaristiche verso soggetti in stato di bisogno – né ai contributi previdenziali, finalizzati a prestazioni obbligatorie per legge. Si tratta invece di polizze assicurative private, prive delle caratteristiche richieste per l’esclusione dall’imponibilità.

Pertanto, i premi corrisposti dall’ente, anche per i dipendenti in servizio all’estero, concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione.

Con questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio di carattere generale: le deroghe al regime di imponibilità dei redditi da lavoro dipendente sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.

Fonte immagine: Foto di ELG21 da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026 · 06/02/2026 Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU

Nuove regole per italiani e imprese all’estero: cosa cambia su cittadinanza, anagrafe, passaporti e documenti con la Legge n. 11/2026 pubblicata in GU

Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU

Nuove regole per italiani e imprese all’estero: cosa cambia su cittadinanza, anagrafe, passaporti e documenti con la Legge n. 11/2026 pubblicata in GU

Ricercatori: le novità 2026 che favoriscono le assunzioni

Decreto Pnrr e legge di Bilancio 2026: maggiori opportunità di lavoro per i ricercatori negli atenei

Frontalieri Svizzera: ratificato l'accordo Regole in vigore

In Gazzetta la legge 217 di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera del 2023

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.