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ESENZIONE FISCALE POSTICIPO PENSIONE: CHIARIMENTI AGENZIA

Esenzione fiscale posticipo pensione: chiarimenti Agenzia

La risposta n. 247/2025 dell’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis) TUIR anche agli iscritti alle forme esclusive dell’AGO.

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Con la Risposta n. 247 del 18.9. 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene  per chiarire il regime applicabile all' incentivo al posticipo del pensionamento cd Bonus Maroni-Giorgetti reintrodotto dalla legge di bilancio 2023 e recentemente modificato, . In particolare venivano richiesti chiarimenti sull’ambito applicativo dell’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

La questione nasce a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha sostituito il comma 286 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). La nuova formulazione ha ampliato la platea dei lavoratori che possono rinunciare all’accredito contributivo della quota a proprio carico, ottenendo in cambio la corresponsione diretta della somma da parte del datore di lavoro, con conseguente esclusione da tassazione. 

Dal 2025 sono ricompresi anche coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e non solo quella flessibile indicata nella norma originaria

La misura intende  favorire la permanenza in servizio dei lavoratori prossimi alla pensione, garantendo un regime fiscale agevolato sulle somme percepite in sostituzione dei contributi previdenziali. Ecco i dettagli

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1) Il caso sottoposto e la domanda

L’interpello  in oggetto è stato presentato da un ente che ha chiesto chiarimenti in merito all’applicabilità del beneficio fiscale anche ai lavoratori dipendenti con i requisiti per la pensione anticipata ordinaria,  iscritti alle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

In particolare, la nuova disposizione normativa  alla lettera i-bis) richiama espressamente solo l’AGO e le sue forme “sostitutive”, senza menzionare quelle “esclusive”. Da qui il dubbio sollevato dall’ente: anche i lavoratori iscritti a tali gestioni possono beneficiare della stessa esenzione fiscale? 

L’istante ha sostenuto un’interpretazione estensiva della norma, ritenendo che la finalità legislativa fosse chiaramente quella di ampliare la platea e che una diversa lettura avrebbe determinato una disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori

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2) La risposta dell'Agenzia

L’Agenzia, richiamando anche la risoluzione n. 45/E del 30 gennaio 2025, ha chiarito che le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 hanno effettivamente ampliato l’ambito soggettivo della misura. Pertanto  conferma che i benefici si applicano non solo agli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive, ma anche a coloro che risultano iscritti alle forme esclusiveovvero principalmente  le gestioni pubbliche precedentemente articolate in enti indipendenti come INPDAP , spesso con trattamenti di favore,  e successivamente  entrate in INPS.

Dal punto di vista fiscale, dunque, anche per questi lavoratori  le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente

L’Agenzia evidenzia come l’interpretazione conforme alla ratio della norma sia necessaria per non vanificare la finalità agevolativa, ossia incentivare il rinvio del pensionamento attraverso un beneficio concreto in busta paga.

In conclusione, la non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. i-bis) TUIR può applicarsi anche ai dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO che, entro il 31 dicembre 2025, maturino i requisiti per la pensione anticipata flessibile o ordinaria e decidano di rinunciare all’accredito contributivo.

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