Nel Convegno Telefisco 2025 del 18 settembre tra i temi chiariti dalle Entrate vi è stato quello della presunzione di distribuzione di riserve per evitare la decadenza dall’IRES premiale
In sintesi, secondo l’Agenzia, in caso di distribuzione, vanno utilizzate prima le riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato.
Vediamo i dettagli.
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1) Presunzione distribuzione riserve: cosa ha chiarito l'Agenzia
L'agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento sull'Ires premiale ed eventuale causa di esclusione.
In particolare, durante Telefisco tenutosi il 18 settembre, le Entrate sono intervenute sull'ires premiale specificando che per la distribuzione di dividendi fino al 31 dicembre 2026, l’ordine di utilizzo delle riserve è quello di considerare prelevati per primi gli utili non soggetti al vincolo fiscale di indistribuibilità.
In pratica, se nell’ambito della riserva ci sono l’80% dell’utile 2024 e poste di anni precedenti, la distribuzione partirà da questi ultimi senza alcuna decadenza.
Nel quesito esaminato si parlava di una riserva alimentata sia da utili formati in esercizi precedente al 2024, sia dalla destinazione dell’80% del risultato di quest’ultimo esercizio.
Le Entrate hanno chiarito che, nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza, c'è una presunzione fiscale vantaggiosa per il contribuente e si considerano preventivamente utilizzate riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva.
Pertanto, l’importo distribuito dovrà essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.
Ipotizzando che, in una società con una riserva straordinaria di 1.000.000 di euro, euro 300.000, utile del 2024 vengano distribuiti per euro 60.000 (e accantonato il restante importo di euro 240.000), se nel 2026 la società distribuisce ai soci un dividendo prelevando euro 800.000 dalla riserva straordinaria, si decurterà l'ammontare degli utili non soggetti a vincolo fiscale e la società non sarà soggetta e decadenza dall'ires premiale.
Ricordiamo che la regola generale prevede che l'ires premiale viene revocato se:
- la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
- i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.
In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.