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COMPENSAZIONE IVA SETTORE LEGNO: ECCO LE % 2024-2025

Compensazione IVA settore legno: ecco le % 2024-2025

In GU del 16 settembre il decreto con le percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli del settore legno a norma del regime speciale per l'agricoltura

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Pubblicato in GU n 215 del 16 settembre il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura con l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere anni 2024 e 2025.

Ricordiamo che il comma 1 dell'art. 34 del DPR 633/72 prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. 

Vediamo le percentuali fissate per il comparto del legno.

1) Regime produttori agricoli: fissate le % per il settore legno

Il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura, considerato che,  per  l'anno  2023  non è stato  emanato  alcun decreto; e  considerato che, al fine di rispettare, per gli anni 2024  e  2025, il limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro  annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il  legno  e la legna da ardere, le percentuali di compensazione di cui all'art. 34  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti  elencati nei punti 43) e 45) della  tabella  A,  parte  prima,  allegata  allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti  misure per gli anni 2024 e 2025:

  • n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi,  ramaglie  o  fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) ... 6,4 per cento;
  • n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno  tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento
Fonte immagine: Image by Pexels from Pixabay
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