×
HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

CONTRATTI A TERMINE NULLI: OK A DISOCCUPAZIONE E INDENNITÀ RISARCITORIA

Contratti a termine nulli: ok a disoccupazione e indennità risarcitoria

La Cassazione Sezioni Unite: non è dovuta la restituzione all’INPS delle somme percepite come disoccupazione nel periodo “intermedio” ,oltre al risarcimento del datore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite  della Cassazione civili hanno chiarito che, quando il termine apposto a un contratto di lavoro è dichiarato nullo e il rapporto è convertito a tempo indeterminato fin dall’origine, il lavoratore mantiene il diritto a trattenere l’indennità di disoccupazione percepita nel periodo tra la scadenza del termine e la decisione giudiziale che ne accerta la nullità (periodo intermedio). 

Non è quindi dovuta la restituzione all’INPS, anche se il lavoratore ha percepito anche l'indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro prevista dalla legge n. 183 del 2010 (“Collegato lavoro”) art. 32, comma 5.

NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio

Ti segnaliamo: 

Ti segnaliamo anche il libro di carta Il lavoro nello spettacolo: Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci - Maggioli Editore - 164 pag

1) Il caso

Il caso specifico  riguardava una serie di rapporti a termine cessati nel 2010; il lavoratore aveva percepito per un anno la disoccupazione ex art. 42 r.d.l. 1827 1935. e, anni dopo, aveva ottenuto la conversione del rapporto a tempo indeterminato con condanna del datore a versare l’indennità forfettaria prevista per l’illegittima apposizione del termine.

L’INPS chiedeva di restituire quanto erogato a titolo di disoccupazione, sostenendo che la ricostituzione del rapporto “ex tunc” facesse venir meno lo stato di disoccupazione.

I giudici di merito avevano respinto la pretesa  e le Sezioni Unite hanno confermato tale esito, rigettando il ricorso dell’INPS. 

Ti segnaliamo:

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro ,  la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

2) Le motivazioni della sentenza di Cassazione

Il principio affermato è semplice: si muovono su piani diversi la tutela previdenziale contro la disoccupazione e la tutela risarcitoria connessa al rapporto di lavoro; infatti:

  1. l’indennità di disoccupazione ha funzione previdenziale, serve a fronteggiare lo stato di bisogno determinato dalla perdita di retribuzione;
  2.  l’indennità forfettaria dovuta per l’illegittima apposizione del termine ha funzione risarcitoria e opera nel piano del rapporto di lavoro. 

Le due tutele sono quindi compatibili e cumulabili perché rispondono a finalità differenti. 

Cosa significa “periodo intermedio”: è l’intervallo tra la scadenza del contratto a termine (poi giudicato nullo) e la decisione che accerta la nullità. 

In quel lasso di tempo, se il lavoratore non presta attività e non percepisce retribuzione, persiste uno stato di bisogno effettivo. 

La Corte precisa che la sola ricostituzione giuridica del rapporto non cancella il dato di fatto della carenza di reddito patita in quel periodo; la condizione protetta dalla prestazione previdenziale cessa soltanto quando si ripristina in concreto il sinallagma lavoro–retribuzione. 

3) La questione oggi: dalla vecchia disoccupazione alla NASpI

Va specificato che il caso trattava la vecchia indennità ordinaria di disoccupazione  riconducibile al r.d.l. del 1935.

 Dal 2015  come è noto è stata  sostituita dalla NASpI, (artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015)   che ha la medesima funzione di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro. 

La logica affermata dalla Cassazione rimane attuale: la prestazione di disoccupazione  ha natura previdenziale e può coesistere con l’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine; non è quindi automatica alcuna restituzione delle somme percepite per il periodo effettivamente privo di retribuzione.

Fonte immagine: Foto di Alexander Lesnitsky da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 04/12/2025 Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

Regole INPS 2025 su requisiti e calcolo della disoccupazione in agricoltura quando la CISOA è fruita per intere giornate a causa di meteo avverso

Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

Regole INPS 2025 su requisiti e calcolo della disoccupazione in agricoltura quando la CISOA è fruita per intere giornate a causa di meteo avverso

CIG per caldo estremo:  sgravio a regime con la manovra 2026

In legge di bilancio rifinanziamento degli ammortizzatori sociali straordinari e non. Esonero dal contributo addizionale a regime per la CIG per eventi climatici straordinari

Addizionale Cassa integrazione: Inps chiarisce quando si applica la riduzione

L’INPS precisa che la riduzione del contributo addizionale al 6% o al 9% può essere applicata anche su più periodi di CIG entro i limiti previsti nel quinquennio mobile.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.