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PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI IN AZIENDA: LEGGE IN GAZZETTA

Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta

Pubblicata in GU la legge che introduce nuove forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione, agli utili e all’organizzazione delle imprese. Ecco come funziona

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Il Senato ha approvato il 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1407, che introduce un quadro normativo organico per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il provvedimento proposto dalla CISL , mira a dare attuazione concreta all’articolo 46 della Costituzione italiana, che prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. 

La legge 76 del 15 maggio 2025" Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese"  è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 120  del 26 maggio ed entrerà in vigore il 10 giugno p.v.

Il nuovo impianto normativo si propone di rafforzare la coesione tra datori di lavoro e dipendenti, valorizzare il lavoro anche in chiave sociale ed economica, favorire la democrazia economica e sostenere la sostenibilità d’impresa.

Vediamo i contenuti in sintesi.

Ti segnaliamo: 

1) Legge 76 2025 partecipazione dei lavoratori: obiettivi e principi

Le forme di partecipazione previste sono quattro: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva. 

Ognuna ha caratteristiche e ambiti di applicazione specifici, disciplinati secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’impresa. 

ll testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione. 

Anche gli enti bilaterali – organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori – possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte.

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2) Partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori: i vantaggi fiscali

Nel campo della partecipazione gestionale, il disegno di legge distingue tra i diversi modelli di governance societaria:

  • Nelle società con struttura dualistica (con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza), è possibile includere rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi. 
  • Analogamente, nelle società con modello tradizionale o monistico, i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e, se previsto, anche nel Comitato per il controllo sulla gestione. Gli amministratori designati devono essere indipendenti, qualificati e rispettare precisi criteri di onorabilità e professionalità.

La partecipazione economica e finanziaria si concretizza, invece, nella distribuzione agli stessi lavoratori di una quota degli utili d’impresa o nell’adozione di piani di azionariato. In particolare, per il solo anno 2025, se almeno il 10% degli utili viene distribuito ai lavoratori sulla base di un contratto collettivo, la quota soggetta a imposta sostitutiva potrà arrivare fino a 5.000 euro lordi (anziché 3.000 euro). Inoltre, sempre nel 2025, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato – per un massimo di 1.500 euro annui – godranno di un’esenzione IRPEF pari al 50%.

Queste misure fiscali hanno l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali, promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività.


Tipo di incentivoDescrizioneImporto massimo agevolatoAgevolazione fiscaleRiferimento normativo
Distribuzione di utili ai lavoratoriDistribuzione di almeno il 10% degli utili aziendali ai dipendenti tramite contratti collettivi5.000 € lordiImposta sostitutiva sui premi di risultato entro tale sogliaArt. 5, Ddl 1407
Azioni in sostituzione dei premi di risultatoAttribuzione di azioni ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato1.500 € annuiEsenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevutiArt. 6, Ddl 1407

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3) Partecipazione organizzativa e consultiva: il ruolo delle commissioni paritetiche

La legge prevede anche la partecipazione organizzativa, che si attua attraverso strumenti interni di dialogo e proposta. 

Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori in pari numero. Queste commissioni saranno incaricate di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi, servizi e condizioni lavorative. Nei contratti aziendali potranno essere individuate figure specifiche con compiti di promozione in settori come la formazione, il welfare, la qualità del lavoro, le politiche retributive, la genitorialità, la diversità e l’inclusione. Le imprese con meno di 35 dipendenti potranno avvalersi del supporto degli enti bilaterali per attivare forme di partecipazione simili.

La partecipazione consultiva, invece, si realizza principalmente all’interno delle stesse commissioni paritetiche. I rappresentanti sindacali (unitari o aziendali) o, in loro assenza, i delegati dei lavoratori possono essere consultati preventivamente sulle decisioni aziendali rilevanti. La consultazione avviene in tempi certi (entro 5 giorni dalla convocazione e con termine massimo di 10 giorni) e può portare alla formulazione di pareri scritti. Il datore di lavoro, entro 30 giorni, deve comunicare l’esito della consultazione e motivare eventuali decisioni difformi rispetto ai suggerimenti ricevuti.

4) Commissione nazionale e formazione preventiva dei lavoratori

In caso di controversie, le parti potranno  rivolgersi a una nuova Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori che sarà istituita presso il CNEL.

Questa Commissione avrà compiti 

  • Monitorare l'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori.
  • Fornire pareri interpretativi e di indirizzo.
  • Proporre misure correttive in caso di violazioni delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.

Secondo quanto previsto dalla legge, la Commissione sarà composta da:

  • Un rappresentante del CNEL.
  • Un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Tre esperti in diritto del lavoro, relazioni industriali o gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
  • Dodici membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel CNEL. ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, e il CNEL provvede al suo funzionamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Infine, la legge stabilisce obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno 10 ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze.

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