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FORMAZIONE SICUREZZA DATORI DI LAVORO E PREPOSTI: NUOVO OBBLIGO AL VIA

Formazione sicurezza datori di lavoro e preposti: nuovo obbligo al via

Pubblicato in GU l'accordo Conferenza Stato- Regioni per l'obbligo formativo dei datori di lavoro e preposti alla sicurezza. Regime transitorio. Testo e tabella di sintesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 l'accordo   sottoscritto  il 17 aprile 2025  nella Conferenza Stato, regioni e province autonome per l'attuazione dell'obbligo formativo dei datori di lavoro  e preposti sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori  introdotto dal decreto-legge n. 146/2021 all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

 L’Accordo è in vigore dal 25 maggio e  rappresenta un intervento sistematico  per la regolamentazione dei percorsi formativi, volto a garantire uniformità e qualità nell'erogazione della formazione obbligatoria.

Il nuovo Accordo , con l'allegato A, definisce nel dettaglio la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione e verifica dell’apprendimento dei percorsi formativi obbligatori, con particolare attenzione alle responsabilità dirette del datore di lavoro e alle figure della prevenzione (preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS). 

Vediamo meglio i contenuti e una tabella sintetica degli obblighi.

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1) La norma sulla nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro

Come detto, il decreto "fisco lavoro " n. 146/2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto  numerose modifiche  al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13,   che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni. 

L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni  sui nuovi  obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

  Per la piena attuazione si era in attesa dell'Accordo Stato Regioni (inizialmente previsto  entro il 30 giugno 2022.)

La novità di maggiore impatto introdotta dall’Accordo riguarda l’introduzione di un obbligo formativo specifico in capo ai datori di lavoro, che dovranno infatti frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 16 ore.

Il percorso formativo per il datore di lavoro ha finalità chiare e precise: 

  1. fornire le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008,
  2.  aumentare la consapevolezza delle responsabilità legate al proprio ruolo e promuovere un'efficace cultura della prevenzione.

 Secondo quanto stabilito dal punto 3, Parte II, dell’Allegato A dell’Accordo, la formazione dovrà coprire tematiche essenziali quali:

  • l’organizzazione della prevenzione aziendale, 
  • la valutazione dei rischi, 
  • la gestione delle emergenze e 
  • la vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza.

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2) Formazione sicurezza: Modulo specifico per i cantieri



Un’ulteriore previsione di rilievo è l’introduzione di un modulo formativo aggiuntivo, della durata minima di 6 ore, riservato ai datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili. 

Questo modulo – denominato “Modulo Cantieri” – risponde alla necessità di garantire un’adeguata preparazione per la redazione dei piani di sicurezza e per la gestione dei rischi nei contesti ad alto indice di pericolosità, come appunto i cantieri edili. 

Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 97 del Testo Unico, che impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria il possesso di una formazione specifica.

Il termine per la conclusione della formazione obbligatoria è fissato in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo. Saranno considerati validi i corsi già erogati prima di tale data, purché conformi nei contenuti alle nuove disposizioni.

3) Formazione del preposto e nuove responsabilità operative

L’Accordo del 17 aprile interviene anche sulla figura del preposto, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge 146/2021, che ha rafforzato il ruolo di vigilanza e intervento di questa figura all’interno dell’organizzazione aziendale. 

In particolare, l’articolo 19, comma 1, lettere a) e f-bis), del D.Lgs. 81/2008 riconosce al preposto il potere di interrompere l’attività lavorativa di fronte a comportamenti non conformi da parte dei lavoratori o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature.

Per rispondere a questi nuovi compiti, l’Accordo introduce :

  • un corso di formazione specifico della durata minima di 12 ore, articolato in tre moduli,
  •  subordinato alla previa frequenza, da parte del preposto, dei corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori.

Il nuovo percorso è mirato a consolidare le competenze del preposto in materia di sorveglianza, gestione delle non conformità, comunicazione efficace in ambito di sicurezza e capacità di gestione delle emergenze.

La valorizzazione del ruolo del preposto risponde all’esigenza di rafforzare i meccanismi di prevenzione a livello operativo, garantendo che vi siano figure adeguatamente formate e consapevoli all’interno dell’azienda, capaci di vigilare e intervenire in tempo utile in caso di anomalie o situazioni di rischio.

La frequenza ai corsi per preposti dovrà essere periodicamente aggiornata, secondo quanto previsto dall’Accordo.

4) Formazione sicurezza: regime transitorio, tempi di attuazione e validità dei percorsi

In termini operativi, l’entrata in vigore dell’Accordo  formalizzata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta . 

  1. un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti accordi Stato-Regioni e l'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, fino al 23 maggio 2026 . 
  2. Tutti i datori di lavoro dovranno completare i percorsi formativi previsti dal nuovo accordo entro il 24 maggio 2027 .

 Durante questo periodo, si prevede una fase di graduale adeguamento da parte degli enti formatori, delle imprese e dei consulenti del lavoro, che avranno il compito di pianificare e promuovere la formazione secondo le nuove modalità.

Il testo dell’Accordo specifica anche la validità dei corsi già svolti prima dell’entrata in vigore: essi saranno ritenuti validi se conformi ai requisiti contenutistici e strutturali definiti dall’Accordo stesso. 

5) Formazione datori di lavoro e preposti: tabella di sintesi

Soggetto CoinvoltoObbligo FormativoDurata MinimaNote Operative
Datore di LavoroCorso obbligatorio su salute e sicurezza16 oreDa completare entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U.
Datore di Lavoro (Impresa affidataria – cantieri)Modulo aggiuntivo “Cantieri”6 oreRiguarda redazione PSC e gestione cantieri temporanei
PrepostoCorso specifico sulla vigilanza e gestione dei rischi12 oreDopo la formazione generale e specifica lavoratori
Tutti i corsiVerifica finale di apprendimentoPrevistaTest scritto, colloquio o prova pratica
Fonte immagine: Foto di Yerson Retamal da Pixabay

Allegato

Accordo Conferenza Stato Regioni del 17.4.2025 formazione datori di lavoro
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