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ESENZIONE FISCALE A RICERCATORI CON RESIDENZA NEI PAESI BASSI

Esenzione fiscale a ricercatori con residenza nei Paesi Bassi

Come si applica l'esenzione fiscale biennale per i ricercatori, prevista dall'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi. Chiarimenti dell'Agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato nella risposta a Interpello 113 del 16 aprile 2025 un caso riguardante l'applicabilità dell'esenzione fiscale per i ricercatori,  prevista dall'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni . Il quesito, presentato da una contribuente residente nei Paesi Bassi ma impegnata in attività di ricerca in Italia, ha sollevato questioni sull'interpretazione e l'applicazione delle norme convenzionali in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e sulle modalità di rimborso delle imposte non spettanti.

L'agevolazione intende favorire la mobilità e la collaborazione scientifica tra i due Paesi.

Ecco i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia in sintesi.

1) Convenzione Italia Paesi Bassi: l'esenzione per i ricercatori

La contribuente, iscritta all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ha sottoscritto un contratto di lavoro a termine con un'università italiana per svolgere attività di ricerca scientifica. Nonostante risieda nei Paesi Bassi, si reca in Italia per un massimo di 40 ore annuali esclusivamente per lo svolgimento di tale attività. L'università italiana ha applicato l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali sugli emolumenti pattuiti, in base all'articolo 15 della Convenzione, che consente l'assoggettamento del reddito in Italia e il riconoscimento di un credito d'imposta nei Paesi Bassi. Tuttavia, la contribuente ha richiesto chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 20 della Convenzione, che prevede la non imponibilità in Italia dei redditi percepiti da ricercatori per un periodo non superiore ai due anni e sulle eventuali modalità di rimborso delle trattenute già effettuate dall'Università

L'Agenzia delle Entrate ha precisato in primo luogo che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale è una questione di fatto che non può essere oggetto di interpello.

Sull'istanza,  l'Agenzia ha confermato  che per la normativa fiscale  i redditi dei non residenti sono soggetti a imposizione in Italia se prodotti nel territorio dello Stato ma che  la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute negli accordi conclusi dall'Italia con altri Stati, che godono di prevalenza sul diritto interno. Nel caso specifico, l'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede che le remunerazioni ricevute da un ricercatore residente nei Paesi Bassi, che si reca in Italia solo per svolgere attività di ricerca, non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni. 

2) Esenzione ricercatori: modalità di applicazione e rimborso

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, la contribuente può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'università italiana, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione, per un periodo massimo di due anni.

 Tuttavia, i sostituti d'imposta possono applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione. Questa prassi amministrativa ha carattere facoltativo e non comporta un obbligo  per il sostituto d'imposta, che può continuare ad assoggettare a tassazione i redditi in caso di incertezza.

La contribuente ha la possibilità di richiedere l'applicazione del trattamento convenzionale e il rimborso delle ritenute alla fonte eccedenti, presentando un'istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602.

Fonte immagine: Foto di Helena Jankovičová Kováčová da Pixabay
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