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BONUS AFFITTO NEOASSUNTI 2025: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Bonus affitto neoassunti 2025: i chiarimenti dell'Agenzia

Circolare dell'Agenzia sul bonus 2025 per spese di affitto e manutenzione esenti per chi si trasferisce oltre 100 km per assunzione: calcolo reddito, franchigia, retroattività

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La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 386-389 della legge 207/2024)  ha introdotto  un nuovo  bonus fiscale per favorire la mobilità dei lavoratori.

 Si prevede in particolare che siano:

  •  escluse dal reddito fino a 5.000 euro annui
  •  per due anni
  • ,le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro 
  • per l’affitto e la manutenzione degli immobili locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025.

Si tratta in sostanza di una particolare forma di fringe benefit con specifiche condizioni di accesso, che si  affianca alla doppia soglia ancora in vigore quest'anno di 

  • 1000 euro per tutti i dipendenti senza figli e 
  • 2000 euro per quelli con figli a carico.la cumulabilità.

In data 16 maggio l'agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimenti (4/2025) sul trattamento IRPEF per i dipendenti  che fornisce alcune  specificazioni importanti sulla norma.

Ti potrebbero interessare:

1) Bonus affitto neoassunti: le condizioni per accedere

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune di lavoro, distante almeno  100 km da quello precedente, e non aver superato un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro nel 2024. 

 L’agevolazione è di natura esclusivamente fiscale e non ha effetti contributivi.

ATTENZIONE Il bonus è concesso a discrezione del datore di lavoro, senza l’obbligo di erogarlo alla generalità dei dipendenti.

Per ottenere il beneficio, il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione attestante la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione e il rispetto del limite di reddito.

Il beneficio non si applica ai contratti a tempo determinato né alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, salvo eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Le somme erogate dai datori di lavoro per il canone di locazione e la manutenzione degli immobili incidono sul calcolo dell’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, ma restano escluse eventuali spese aggiuntive  relative al trasferimento, come il trasloco. 

Come detto il bonus può essere cumulato con gli altri fringe benefit esenti fino a 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico), e consente  quindi ai lavoratori di ricevere fino a 10.000 euro in due anni per l’affitto,  in aggiunta ai valori esenti per il pagamento di utenze domestiche che rientrano nella soglia dei fringe benefit "ordinari" previsti per tutti i lavoratori dipendenti.

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2) Bonus locazione neoassunti per trasferimento: le precisazioni dell'Agenzia

Nella circolare 4 l'Agenzia specifica che:

  •  il beneficio è riservato ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato  stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025   e che 
  • Il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, nell’anno precedente all’assunzione (quindi il 2024), non deve superare i 35.000 euro.

Ai fini della verifica del limite reddituale:

  • si applica il principio di cassa allargato (art. 51, c. 1 TUIR): si considerano i compensi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo;
  • si considerano solo i redditi assoggettati a tassazione ordinaria, escludendo quelli soggetti a tassazione separata (come TFR, arretrati, ecc.).

I rimborsi o le somme erogate sono validi solo se riferiti a spese sostenute a partire dalla data di assunzione.

Le agevolazioni non spettano retroattivamente per spese anteriori.

Il contratto di locazione può essere di qualsiasi tipo (anche transitorio), purché riferito all’immobile nel Comune sede di lavoro.

3) Bonus locazione per trasferimento: l'oggetto dell'agevolazione

Sono agevolabili esclusivamente:

  • i canoni di locazione (pagati e risultanti da contratto registrato),
  • le spese di manutenzione sostenute per l’immobile locato nel Comune sede di lavoro.

Il lavoratore deve trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro.

Condizione territoriale: il nuovo Comune deve distare più di 100 km dal Comune di precedente residenza.

Precisazione importante: la distanza va calcolata sulla via più breve, indipendentemente dal mezzo (stradale o ferroviario); è sufficiente che almeno una tra le vie di comunicazione esistenti (es. autostrada, ferrovia, strada statale) superi i 100 km.

4) Documentazione necessaria e tempi del trasferimento

.Il datore di lavoro per applicare il bonus  deve essere in possesso di:

  • Contratto di locazione registrato,
  • Fatture o ricevute delle spese di manutenzione,
  • Autocertificazione del lavoratore, redatta ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che attesti il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti all’assunzione (va allegata la copia di un documento d'identità).

Il trasferimento di residenza nel Comune sede di lavoro deve avvenire:

  • entro la data del conguaglio fiscale dell’anno in cui sono erogate le somme,
  • oppure, se il rapporto si conclude prima, entro la data di cessazione del contratto di lavoro.

5) Bonus affitto neoassunti: durata , limiti economici e compatibilità

Come detto l’esenzione fiscale vale per due anni decorrenti dalla data di assunzione.

L'importo massimo esente è pari a 5.000 euro per ciascuna annualità (non cumulabile).

L’Agenzia chiarisce anche che:

  • il periodo di riferimento è mobile, calcolato dal giorno di assunzione (es. assunzione il 1° ottobre 2025 → beneficio valido fino al 30 settembre 2027);
  • il tetto di 5.000 euro è una franchigia: se il datore eroga 6.500 euro in un anno, i 1.500 euro eccedenti sono imponibili come reddito di lavoro.

 Effetti su altri strumenti fiscali e previdenziali

Le somme:

  • non concorrono alla formazione del reddito (entro il limite di 5.000 euro),
  • rilevano ai fini contributivi (quindi soggette a contributi previdenziali),
  • sono computate nell’ISEE e incidono sull’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

ATTENZIONE :

  • se il canone o le spese sono interamente rimborsati, non spettano le detrazioni ex art. 16 TUIR (detrazioni per affitto abitazione principale), né quelle per interventi edilizi o ecobonus;
  •  se parte della spesa rimane a carico del lavoratore, le detrazioni spettano sulla quota residua, purché sussistano gli altri requisiti.
Fonte immagine: Foto di Tumisu da Pixabay
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