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COLONNINE DI RICARICA CON CORRISPETTIVI: NUOVO OBBLIGO IN ARRIVO

Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo

Il Dlgs Correttivo approvato in via preliminare tra le norme ne contiene una per le colonnine di ricarica, vediamo i dettagli

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E' stato approvato il Dlgs Correttivo di norme su adempimenti fiscali e processo tributario.

Il Governo in data 13 marzo ha licenziato però un testo approvato in via preliminare che passa ora alle commissioni parlamentari. La tempistica di approvazione definitiva non è ancora stata chiarita.

Vediamo cosa contiene la norma sui veicolo elettrici.

1) Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo

La norma in bozza prevede che il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili. 

In particolare, il Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica. 

Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti: 

a) lettori di carte di pagamento; 

b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento; 

c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.

In considerazione delle peculiarità stabilite dal Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente. 

La norma dà attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Si demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti. 

Con la nuova disposizione, inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Conseguentemente sono state apportate analoghe modifiche agli articoli 31, comma 3, e 36, comma 6 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.

Si attende la norma definitiva.

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