Con la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, l'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia per i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
In generale, questi lavoratori non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che rimane un onere del datore di lavoro, se previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica del lavoratore.
Tuttavia, la percezione dell’indennità di malattia non è compatibile con alcune tipologie di trattamento pensionistico, come la pensione di inabilità.
Ecco le indicazioni.
NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio
Ti segnaliamo:
- Trasferte, trasferimenti e distacchi - eBook 2025
- Welfare aziendale & Fringe benefit | Libro di carta 2025
- Collegato Lavoro 2025: guida alle novità | eBook
- Informativa trasparenza ai lavoratori | eBook 2025
- ConvertiATECO 2022-2025 il file excel indispensabile per commercialisti, imprese e autonomi: trova, confronta e trasforma i codici ATECO 2022-2025 in pochi click!
Ti segnaliamo anche il libro di carta Il lavoro nello spettacolo: Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci - Maggioli Editore - 164 pag
1) Tutela malattia per i pensionati. incumulabilità
Come detto la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025 ribadisce e chiarisce alcuni aspetti già presenti in precedenti disposizioni, fornendo interpretazioni più dettagliate e aggiornate:
Ribadita l'obbligatorietà della contribuzione – È stato chiarito che i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che resta a carico del datore di lavoro se previsto dal settore di appartenenza.
Specificazione sull’incumulabilità dell’indennità di malattia con la pensione di inabilità – La circolare ribadisce che chi percepisce una pensione di inabilità non può cumularla con l’indennità di malattia, poiché entrambe hanno natura sostitutiva della retribuzione. Questo principio era già contenuto nella circolare n. 95 bis/2006.
Ti segnaliamo:
- Intelligenza Artificiale e Risorse Umane libro di carta
- La gestione delle risorse umane in azienda eBook 2024
- La Busta paga 2025: guida operativa eBook
- La Busta paga in edilizia eBook
Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro , la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti
2) Tutela malattia lavoratori titolari di pensione: OTD e Gestione separata
Ancora, INPS chiarisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) anche se inseriti negli elenchi anagrafici sulla base di un’attività lavorativa precedente, perdono il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non hanno un rapporto di lavoro attivo. Questa interpretazione era meno esplicita nelle norme precedenti.
Infine viene ribadito che i pensionati iscritti alla Gestione separata non possono accedere alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, né devono versare la contribuzione aggiuntiva per tali prestazioni. Questa indicazione era già presente in circolari precedenti (es. n. 147/2001 e n. 76/2007), ma la nuova circolare ne conferma l’applicazione.
- Guida alle agevolazioni all'assunzione 2025 - eBook
- Informativa trasparenza ai lavoratori - eBook
- Collaborazioni coordinate e continuative 2024 - eBook
- Decreto Coesione: bonus e agevolazioni - eBook
Per tanti altri prodotti utili visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali