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RIDUZIONE FORFETTARIA REDDITI CAMPIONE D'ITALIA: REGOLE ADE

Riduzione forfettaria redditi Campione d'Italia: regole ADE

Determinata la riduzione forfettaria 2025 anno di imposta 2024 dei redditi prodotti a Campione d'Italia

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Le Entrate con il Provvedimento n 41036 dell'11 febbraio provvedono alla determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare:

  • ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, 
  • nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera,
  • nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, 
  • prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, per il periodo di imposta 2024, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai redditi su elencati è pari al 31,98 per cento.

Ricordiamo che il provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo 25- octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Allegato

Provvedimento AdE 41036 dell'11.02.2025
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