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NASPI E MALATTIA: NUOVE ISTRUZIONI DALL’INPS

NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS

Novità per l'indennità di disoccupazione Naspi nei casi di malattia del lavoratore al momento della cessazione del lavoro, richiesto l'invio di un certificato dal 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di  richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015. 

L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.

Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :

  • dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure 
  •  dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno

Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa  in linea generale,  preannunciando  anche un successivo documento  per le istruzioni operative.

1) Certificati medici per Naspi da marzo 2025

A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà  l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.

Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo. 

Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :

  • contestualmente alla domanda di NASpI o 
  • successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,

per garantire una gestione più efficiente delle richieste.

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