A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore significative modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, previste dall’articolo 3 del Decreto Legislativo di riforma IRPEF e IRES, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I cambiamenti , sulla base del testo in bozza circolato finora intervengono sull’articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile, in linea con i principi di mutualità e solidarietà. Le modifiche riguardano, in particolare:
- i contributi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per assistenza sanitaria e previdenziale integrativa,
- la determinazione dei fringe benefit, e
- il trattamento fiscale delle trasferte.
Vediamo piu in dettaglio, ricordando che fino alla pubblicazione in GU sono sempre possibili modifiche dell'ultima ora
NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio
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1) Esenzione fiscale dei contributi ai fondi integrativi fino a 3615,20€
L’articolo 51, comma 2, lettera a), è stato aggiornato per escludere dal reddito di lavoro dipendente i contributi sanitari versati in conformità ai contratti collettivi o a regolamenti aziendali, purché gli enti beneficiari siano iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi Ministeriale e operino secondo il principio di mutualità e solidarietà.
Il beneficio opera fino a una soglia di esenzione fiscale pari a 3.615,20 euro annui. Questi cambiamenti riflettono l’intento del legislatore di valorizzare il ruolo della sanità integrativa all’interno del sistema di welfare, garantendo allo stesso tempo maggiore coerenza con le disposizioni vigenti in materia di tassazione dei redditi da lavoro.
Parallelamente, le modifiche all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR estendono il principio di deducibilità ai contributi sanitari versati in conformità agli standard sopra citati.
L’intervento normativo si concentra inoltre sull’ampliamento delle agevolazioni per le prestazioni assicurative relative al rischio di non autosufficienza, rendendo tali benefici applicabili non solo al dipendente ma anche ai familiari fiscalmente a carico. Questo adeguamento, previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), è volto a rafforzare le tutele sociali dei lavoratori e dei loro nuclei familiari.
Resta invariata la detassazione delle retribuzioni derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria, disciplinata dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis). Tale decisione è stata giustificata dalla necessità di garantire il coordinamento con il disegno di legge di bilancio 2025, che disciplina specifici incentivi fiscali per i lavoratori che optano per la rinuncia alla cosiddetta “Quota 103”.
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2) Determinazione valore dei fringe benefits
Un’altra importante modifica riguarda il metodo di determinazione del valore dei fringe benefit. L’articolo 51, comma 3, del TUIR è stato rivisto per aggiornare il criterio utilizzato per calcolare il valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti. In precedenza, il valore era determinato in base al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista.
La nuova disciplina prevede che il valore dei beni e servizi sia calcolato:
- in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione ai dipendenti o, in assenza di tale riferimento,
- in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
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3) Decreto Irpef: trasferte comunali dipendenti con documentazione integrativa
Le modifiche si estendono anche al trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi per trasferte all’interno del territorio comunale.
In particolare, l’articolo 51, comma 5, del TUIR è stato emendato per chiarire che tali somme concorrono a formare il reddito imponibile, con l’eccezione dei rimborsi per spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.
Questa revisione elimina l’obbligo di fornire documenti emessi direttamente dal vettore, semplificando così gli adempimenti amministrativi per i lavoratori e i datori di lavoro. Tale intervento mira a risolvere un problema applicativo, che poteva generare contenziosi, che si verificava nei casi di documenti di viaggio, non nominativi come biglietti di autobus o treni regionali.
La nuova formulazione senza alterare il principio di base che ammette solo le spese sostenute per finalità lavorative, rende più semplice documentare le spese sostenute per conto del datore di lavoro grazie alla possibilità integrare i documenti forniti dal vettore di trasporto con altre evidenze,
Infine, il decreto stabilisce che le modifiche introdotte si applicheranno ai componenti del reddito percepiti a partire dal 1° gennaio 2025, in ossequio al principio di “cassa allargato” previsto dal TUIR.
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