Il Decreto del Ministero della Salute del 16 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.243 del 16 ottobre 2024, stabilisce le modalità per la donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione da parte di ETS e strutture di ricovero animali .
Il provvedimento è attuativo dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, che mira a promuovere il benessere psicologico delle persone anziane attraverso l’interazione con gli animali domestici.
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. I farmaci donati sono destinati a enti del terzo settore e a strutture di ricovero per animali abbandonati, con l’obbligo di non cederli a titolo oneroso
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1) Soggetti beneficiari e requisiti
I medicinali veterinari possono essere donati ai proprietari di animali da compagnia regolarmente identificati e registrati nel sistema nazionale o regionale di identificazione degli animali daa soggetti autorizzati come i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i distributori all'ingrosso o i loro rappresentanti legali, come previsto dall'art. 4 del decreto.
Gli ETS e le strutture di raccolta e ricovero per animali abbandonati, che soddisfano i requisiti stabiliti dal decreto, ricevono i medicinali dai soggetti donatori e li distribuiscono gratuitamente ai beneficiari finali, Questi enti fungono dunque da intermediari.
Nello specifico i beneficiari finali devono essere le persone anziane
- con un ISEE inferiore a 16.215 euro e
- che abbiano compiuto sessantacinque anni.
Gli enti e le strutture che ricevono i medicinali devono rispettare requisiti specifici di conservazione e tracciabilità, assicurando la distribuzione gratuita degli stessi ai beneficiari.
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2) Medicinali veterinari gratuiti: le regole per gli ETS
Per ottenere i medicinali veterinari in donazione gli enti del terzo settore e le strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati devono rispettare alcune procedure specifiche. Il decreto del 16 settembre 2024 stabilisce i seguenti passi principali per gli enti interessati:
- Registrazione nel Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC): Gli enti del terzo settore che vogliono accettare la donazione dei medicinali veterinari devono essere registrati nel SINAC, così come previsto dall'art. 7 del decreto. Tale registrazione permette di essere riconosciuti come soggetti idonei a ricevere e distribuire i medicinali veterinari destinati agli animali d'affezione.
- Valutazione dell'autorità competente: Per le strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, è necessaria una valutazione positiva da parte dell’autorità competente (solitamente le ASL territoriali). Questa valutazione serve a garantire che le strutture rispettino i requisiti necessari per detenere medicinali veterinari, come richiesto dall'art. 7, comma 2, del decreto.
- Requisiti per locali e personale: Gli enti devono disporre di locali idonei per la conservazione dei medicinali, come previsto dall'art. 8 del decreto, e di un farmacista responsabile, incaricato della gestione dei farmaci, che deve essere iscritto all'albo. Il farmacista è responsabile della tracciabilità e della corretta gestione dei medicinali ricevuti e distribuiti.
- Presentazione di domanda per accedere ai farmaci: Sebbene il decreto non richieda una domanda scritta specifica per ogni donazione, gli enti devono dimostrare di possedere tutti i requisiti di idoneità e devono essere iscritti nel SINAC prima di poter ricevere i farmaci. La donazione può avvenire senza formalità scritte, come specificato nell'art. 4 del decreto, ma l'ente donatore deve comunque registrare tutte le operazioni di donazione nel sistema informativo di tracciabilità.
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3) Medicinali oggetto di donazione ETS
I medicinali veterinari donabili includono quelli dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e devono essere in confezione integra e con almeno quattro mesi di validità. Tuttavia, sono esclusi dalla donazione i farmaci contenenti sostanze stupefacenti, antimicrobici o medicinali destinati agli animali da produzione alimentare, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218. I donatori possono essere i titolari di autorizzazioni di immissione in commercio o distributori all’ingrosso.
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4) Medicinali veterinari gratuiti: il ruolo del SINAC
Giova forse ricordare che il SINAC (Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia) è stato implementato con il decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2023 ma non è ancora del tutto operativo per tutte le regioni.
Come illustrato sul sito del Centro servizi nazionale dell'situto zooprafilattico di Teramo, il SINAC è collocato all’interno della BDN, la banca dati nazionale del Ministero della Salute che riunirà tutte le anagrafi animali gestite dal Centro Servizi Nazionale (CSN
Registrerà le informazioni riguardanti tutti gli animali da compagnia secondo modalità definite da un manuale operativo a cura del Ministero della Salute.
Nel SINAC potranno agire i veterinari libero professionisti autorizzati dalla ASL.
Attualmente il SINAC viene già utilizzato da 10 Regioni/PA (Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Puglia, Liguria, Marche, Bolzano e Veneto) e sono in fase di migrazione i dati di 4 Regioni (Abruzzo, Lombardia, Campania, Basilicata).
Stanno programmando le attività di migrazione le regioni Piemonte, Emilia Romagna ed Umbria; anche il Friuli Venezia Giulia ha deciso di aderire all'iniziativa.
Gli Obiettivi del SINAC sono:
- incrementare la capacità di governance complessiva degli animali da compagnia, riunendo dati, informazioni, funzionalità e componenti infrastrutturali
- gestire dei flussi di lavoro tra Regioni, Servizi Veterinari e Ministero della Salute ed altri enti deputati alla gestione del randagismo e standardizzare le procedure operative garantendo la piena autonomia delle Regioni dotate di nodo applicativo
- elaborare indicatori statistici per programmare gli interventi di sanità pubblica veterinaria finalizzati alla prevenzione delle malattie o lotta del randagismo
- elaborare indicatori statistici sul benessere animale
- erogare dei servizi a valore aggiunto per i cittadini
- realizzare un’anagrafe unica, integrata con i sistemi informativi veterinari ( www.vetinfo.it ). Già operativa con la REV (Ricetta Elettronica Veterinaria) ed il sistema informativo dei laboratori (Silab)
- recepire il DL del 16 luglio 2020, n. 76 (misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale)
- garantire l’operatività multicanale (pc, tablet, smartphone e App).
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5) Medicinali veterinari gratuiti: riferimenti normativi principali:
D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, art. 13
Regolamento UE 2019/6 sui medicinali veterinari
D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218(medicinali-veterinari).