HOME

/

LAVORO

/

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2025

/

FRONTALIERI SVIZZERA: NOVITÀ NEL DL OMNIBUS CONVERTITO

Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito

Dal 2024 nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, art 6 DL 113 2024 convertito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus  è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale. 

QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione 

Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che  introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..

 Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.

Ti segnaliamo il Corso online del 22 maggio 2025 Frontalieri e modello Redditi 2025: novità e regole , in fase di accreditamento per commercialisti.

Ti potrebbero interessare gli ebook:

e il tool di calcolo in excel: Frontalieri Italia-Svizzera: confronto tassazione Excel

Nella Collana facile per tutti invece è disponibile l'Ebook Immobili e conti correnti esteri: come gestire i propri investimenti all'estero

1) DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”

La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.

 Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.

Cosa cambia:

Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.

Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.

Da segnalare inoltre la differenziazione  tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”

  1. i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica  un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili  nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non  potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base  alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito  d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
  2. i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9  del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione  esclusiva in Svizzera.


Disponibile la nuova edizione dell'eBook I regimi fiscali degli impatriati (eBook 2025)

2) DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri

Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.

Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.

Cosa cambia:

  • Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
  • Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.



La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RIFORMA DELLO SPORT · 22/05/2025 Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti

Risposta n. 138/2025 su un caso di contratto dirigente sportivo professionistico: senza domanda di regime agevolativo tramite datore di lavoro, si può applicare in dichiarazione?

Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti

Risposta n. 138/2025 su un caso di contratto dirigente sportivo professionistico: senza domanda di regime agevolativo tramite datore di lavoro, si può applicare in dichiarazione?

Prestito e distacco di personale: novità IVA dal 2025 secondo l’Agenzia delle Entrate

Circolare 5/E del 16 maggio 2025: istruzioni su prestiti, distacchi, codatorialità e avvalimento ai fini dell’IVA

Impatriati:  ok al rimborso fiscale malgrado la prassi dell'Agenzia

La CGT di 2° grado della Lombardia conferma: il mancato rispetto della circolare 33/E/2020 non preclude il rimborso Irpef al contribuente che ha diritto al regime impatriati

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.