L'Agenzia dovrebbe pubblicare a breve una circolare con ulteriori chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti
Secondo la risposta fornita dalla Dre Emilia Romagna, i condomini non sono interessati dall’obbligo sulla responsabilità solidale negli appalti
Il presente intervento è dedicato all’analisi dell’ambito di applicazione dello specifico regime di solidarietà riguardante gli appalti.
Responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, modificata dall'articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 (“decreto crescita”): al committente basta anche una <b><a target="_blank" href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/16952-Autocertificazione-sulla-responsabilit%C3%A0-solidale-negli-appalti-di-opere-e-servizi.html">dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore (Fac-simile)</b></a> che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute, con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito di contratti di appalto / subappalto
Obbligo di verifica dei documenti fiscali solo per i contratti stipulati dal 12/08 ed autocertificazione
La riforma del Lavoro "Fornero" e il "decreto sviluppo" hanno introdotte sostanziali modifiche in materia di responsabilità solidale nei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.
Risolti dall’Agenzia delle Entrate i dubbi sulla nuova disciplina della responsabilità fiscale nei contratti di appalto e subappalto introdotta dal Decreto sviluppo 2012
Le nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente nei contratti di appalto, si applicano ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012; le nuove regole sono state introdotte dal cd. decreto crescita; i chiarimenti nella Circolare dell'8.10.2012 n. 40
Istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici identificativi del soggetto coobbligato, ovvero di quello che procede all'"intervento sostitutivo" in caso di appalto o subappalto