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NATANTI DA DIPORTO: OBBLIGHI MODIFICATI

1 minuto, Redazione , 10/05/2023

Natanti da diporto: obblighi modificati

Correzioni su velocità e disciplina di utilizzo di imbarcazioni e moto d'acqua nel decreto del Ministero dei Trasporti appena pubblicato; vediamo cosa prevede

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E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 aprile 2023 che interviene con modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita'  ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto  ovvero delle moto d'acqua ai fini di  locazione  o  di  noleggio  per  finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche'  di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo  o  ricreativo  nelle acque marittime e interne. 

 Ci sono state infatti criticita' interpretative ed applicative  sottoposte  all'attenzione  della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle Autorita' di sistema portuale,  in riferimento ad alcuni articoli nel corso della prima applicazione del citato  decreto  1°  settembre 2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita'  di  procedere  a

specifici interventi correttivi .

Per questo motivo al decreto del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita' sostenibili del 1° settembre 2021, sono apportate  le seguenti modifiche: 

  •   per la comunicazione di inizio attivita di locazione o noleggio  l'obbligo di allegare  copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da  noleggiare  si applica  solo se tali certificati o dichiarazioni sono previste 
  •   all'art. 7  "Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione  delle unità in locazione" si precisa che i natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto terzi:
  •     all'allegato 2 (Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica)  le limitazioni di velocità  a 8 nodi NON  si applicano   nel raggio di  5000 metri dalla costa bensi :   entro 500  metri  dalle  coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge». 


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Fonte immagine: Foto di Van3ssa Zheki Dazzy da Pixabay

Tag: NAUTICA DA DIPORTO NAUTICA DA DIPORTO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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