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START UP: QUANDO MATURA LA DETRAZIONE AL 19% PER I CONFERIMENTI

Start up: quando matura la detrazione al 19% per i conferimenti

Maturazone del diritto alla detrazione per i conferimenti in start up: le Entrate con interpello forniscono chiarimenti

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Con Risposta a interpello n 154 del 24 gennaio le Entrate chiariscono la maturazione della spettanza alla detrazione per investimenti in start–up innovative, relativamente ad una caso di specie in cui i conferimenti effettuati per intero e iscrizione avvenuta nel registro imprese.

L'Istante è uno dei tre soci persone fisiche che, in data 21 dicembre 2020, hanno costituito la società Alfa S.r.l., ''start­up innovativa'' ai sensi dell'articolo 25 del decretolegge 18  ottobre  2012,  n.  179, mediante la  sottoscrizione  del  capitale  sociale.

In sede di costituzione, come emerge dall'atto costitutivo, i soci hanno pattuito l'effettuazione di conferimenti non proporzionali al capitale sociale da ciascuno sottoscritto.

In data 21 dicembre 2020, l'Istante ha versato ha somma di denaro pari al 25 per cento del capitale sociale, e il 31 dicembre 2020 è stato depositato al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la pratica relativa alla costituzione della società, con contestuale richiesta di iscrizione nella Sezione speciale dedicata alle start­up innovative,  che  è avvenuta  in  data  22  febbraio 2021.

Nel corso del 2021, l'Istante e gli altri soci hanno provveduto a versare il restante capitale sociale, secondo quanto da loro dovuto a titolo di conferimenti.

La Società ha rilasciato ai soci la certificazione dei conferimenti ricevuti, entro i  60 giorni dalla data dei versamenti effettuati dai soci medesimi. 

Tenuto conto che la costituzione della Società e l'iscrizione nel Registro delle imprese, come anche il versamento di quanto complessivamente dovuto dai  soci a  titolo di conferimenti, rappresentano eventi avvenuti a cavallo di due distinti periodi di imposta, l'Istante chiede quale sia il periodo di imposta da considerare ai fini della detrazione di cui all'articolo 29 del richiamato decreto­legge n. 179 del 2012

Le Entrate ricordanco che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) contiene disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.

In particolare il comma 1 dell'articolo 29 dispone, per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per «un importo pari al 19% della  somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start­up innovative direttamente ovvero per il tramite  di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start­up innovative».

Il successivo comma 7 ­bis (introdotto  a  seguito  delle  modifiche  apportate  dall'articolo 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha disposto, a decorrere dall'anno 2017, l'aumento al 30 per cento dell'aliquota della detrazione. 

Le relative modalità di attuazione sono attualmente stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con  il Ministro  dello  Sviluppo economico del 7 maggio 2019.

Il predetto decreto interministeriale stabilisce che: ­

  • la detrazione si applica «ai conferimenti  in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start­up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start­up innovative o PMI innovative ammissibilianche in seguito  alla conversione  di obbligazioni convertibili in azioni  o  quote  di nuova  emissione,  nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e)» (cfr. l'articolo 3, comma 1); 
  • ­«i  conferimenti  di  cui  al  comma  1  rilevano  nel  periodo  d'imposta  in  corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start­up innovativa [...] dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale  ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale  è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481­bis del codice civile» (cfr. l'articolo 3, comma 3); ­
  • «i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre  dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del  presente decreto» (cfr. articolo 4, comma 1);
  • ­«Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti  ammissibili  non  superiore  a  euro  15.000.000  per  ciascuna  start­up innovativa  o  PMI  innovativa ammissibile.

Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i  conferimenti agevolabili ricevuti dalla start­up innovativa o PMI innovativa ammissibile  nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo» (cfr. l'articolo 4, comma 7). 

Al riguardo, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E ha chiarito che il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi del citato articolo 3, comma 3, coincide ''normalmente'' con quello in cui il conferente ha diritto ad operare  la detrazione, se soggetto IRPEF.

Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start­up innovativa  in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l'iscrizione nel  registro imprese dell'atto costitutivo della start­up innovativa, nella quale il conferente si  obbliga all'esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio  generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell'anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un  effettivo aumento di capitale. 

Nel caso di specie, il deposito dell'atto costitutivo della Società è avvenuto il 31  dicembre 2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, è stato effettuano in parte  in sede di costituzione, in data 21 dicembre 2020, e per la restante parte nel 2021.

Ai  sensi  di  quanto disposto dal  citato  articolo  3,  commi  1  e  3,  del  decreto  interministeriale  del  7 maggio  2019,  pertanto,  fermo restando il  rispetto  dei  requisiti  e degli adempimenti previsti dalla normativa in esame (non oggetto di valutazione in  questa  sede), l'Istante  potrà  detrarre  dall'imposta  lorda,  in  applicazione del  predetto criterio di cassa:

  • nel 2020 un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta, 
  • ­nel 2021 un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta

Allegato

Risposta a interpello n 154 del 24 gennaio 2023

Tag: PMI - START UP E CROWDFUNDING PMI - START UP E CROWDFUNDING

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