HOME

/

NORME

/

LEGGI E DECRETI

/

BILANCIO E PERDITE SIGNIFICATIVE: CONGELABILI SOLO QUELLE EMERSE NEL 2020

Bilancio e perdite significative: congelabili solo quelle emerse nel 2020

Anche secondo i notai del Triveneto sono oggetto di sospensione solo le perdite emerse al 31 dicembre 2020: nello specifico tutte quelle risultanti dal conto economico

Ascolta la versione audio dell'articolo

È talmente radicata l’abitudine, in Italia, a interpretare ogni norma che, talvolta, la discussione nasce anche quando il suo tenore letterale non lascia spazio a veri dubbi.

È quello che accade in questo momento sul perimetro d’applicazione dell’articolo 6 del DL 23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020), così come modificato dall’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020: quella norma che dispone il congelamento per cinque esercizi delle perdite significative emerse nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il legislatore d’emergenza, nella straordinarietà del contesto pandemico, ha deciso di disporre una norma transitoria (a riguardo si legga l’articolo Le Perdite 2020 delle società di capitali diventano congelabili fino al 2025) con l’obiettivo di sterilizzare le ordinarie disposizioni previste dal Codice civile (a riguardo si legga l’articolo Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL) in conseguenza dell’emersione di perdite significative.

La norma, specialmente con la sua ultima novellazione ad opera dell’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020, nella sua interpretazione letterale non offre il fianco ad ambiguità, disponendo al comma 1, che “per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” non si applicano gli articoli del Codice civile in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento obbligatorio per riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.

Da una lettura letterale emerge come il perimetro d’applicazione della norma in deroga sia rappresentato dalle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. Nonostante la semplicità del dettato normativo, oggi convivono due letture della norma, una letterale, sostenuta dal MISE, e una estensiva, sostenuta principalmente, ma non solo, da Assonime (per un approfondimento sull’argomento si legga l’articolo Bilancio e congelamento delle perdite significative 2020: incertezza sul trattamento): la questione più dibattuta, ma non l’unica, è se le perdite interessate siano solo quelle emerse nel bilancio 2020 o anche le successive o le precedenti.

Al dibattito si è recentemente unico il Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie che ha recentemente pubblicato sul suo sito internet 12 massime sull’argomento: la lettura della norma, anche in questo caso, è letterale.

I notai del Triveneto ritengono che possano essere oggetto di sterilizzazione solo le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020: fuori da questo perimetro temporale le previsioni del Codice civile, in tema di perdite, trovano integrale applicazione.

Tali perdite possono essere rinviate, per la copertura, dall’Assemblea che approva al bilancio, fino alla chiusura dell’esercizio 2025; il differimento, tuttavia, non rappresenta un meccanismo automatico: è una possibilità offerta dalla legge ai soci della società, i quali attraverso l’Assemblea, dovranno deliberare la propria volontà di utilizzare la deroga.

Infine, secondo i notai delle Tre Venezie, le perdite significative oggetto di congelamento sono quelle emerse nell’esercizio di riferimento, il 2020, nello specifico “tutte quelle risultanti dal conto economico di tale esercizio […] prescindendo dalla circostanza che le stesse siano riconducibili all’emergenza Covid, alla gestione caratteristica o ad altre cause”.

La posizione del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, appare in linea con il dettato letterale della norma e con la lettura offerta dal MISE.

È parere di chi scrive che, alla luce di una norma che appare chiara, di una linea interpretativa segnata da un ministero e confermata nella sua lettura da soggetti significativi, non appare prudente né opportuno estendere, senza ulteriore supporto normativo, la validità temporale di deroghe così importanti al Codice civile ad esercizi diversi da quello in corso al 31 dicembre 2020.

Tag: IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGI E DECRETI · 27/03/2024 Costo lavoro igiene ambientale 2024 tabelle ministeriali

Pubblicato il decreto del ministero del lavoro 14/2024 con le tabelle del costo medio del lavoro nel settore igiene ambientale dal 2022

Costo lavoro igiene ambientale  2024 tabelle ministeriali

Pubblicato il decreto del ministero del lavoro 14/2024 con le tabelle del costo medio del lavoro nel settore igiene ambientale dal 2022

Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori

Pubblicato il Regolamento per la formazione degli istruttori di scuola guida, in vigore per i corsi successivi all'entrata in vigore: 23 marzo 2024

Retribuzioni convenzionali 2024: decreto e tabelle

Tabelle retribuzioni convenzionali per assicurazione INAIL, Irpef e disoccupazione degli italiani all'estero - decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.