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RIVALUTAZIONE GRATUITA BENI AZIENDALI: SPETTA A S.A.S. DEL SETTORE ALBERGHIERO

Rivalutazione gratuita beni aziendali: spetta a s.a.s. del settore alberghiero

L'agevolazione prevista dal Decreto Liquidità sulla rivalutazione gratuita dei beni d'azienda spetta anche a s.a.s. del settore albeghiero nel caso di affitto d'azienda

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Con Risposta a interpello n 200 del 23 marzo l'Agenzia delle Entrate si esprime in tema di rivaluzione gratuita dei beni d'impresa.

In particoalare, l'Agenzia chiarisce che un soggetto costituito nella forma della società in accomandita semplice, quale è la società istante, rientri in astratto tra i potenziali beneficiari della rivalutazione di cui si tratta.

La società ha presentato interpello in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 c.d. "decreto Liquidità" facendo presente che:

  • l'attività svolta è contraddistinta dal codice ATECO 55.1 - alberghi e strutture simili, come da visura camerale allegata all'istanza; 
  • ha concesso in affitto la propria azienda mediante contratto;
  • la società è proprietaria dell`unico immobile strumentale dove viene svolta l'attività operativa, come da visura catastale allegata all'istanza; 
  • dal contratto di affitto di azienda allegato all'istanza, emerge che «Le parti intendono derogare a quanto previsto dall'art. 2561 del C.C. riguardo all'obbligo di conservazione dei beni ammortizzabili e convengono che gli ammortamenti dei beni aziendali concessi in affitto continueranno ad essere fatti dall'affittante». 
  • l'istante intende effettuare la rivalutazione dell'immobile di cui sopra ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge n. 23 del 2020 recante «Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale»

La società ha precisato che l'attività svolta consiste unicamente nella concessione in affitto dell'azienda alla società affittuaria suddetta, con i cui soci non sussistono rapporti personali e/o patrimoniali di alcun tipo. 

Tanto premesso essa chiede se può beneficiare della rivalutazione gratuita dei beni d'impresa, di cui alla disposizione agevolativa dell'art 6-bis DL n 23/2020. 

L'agenzia ricorda innanzitutto che l'art 6-bis prevede la possibilità per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La stessa agenzia specifica che la rivalutazione «deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa». Si tratta dei bilanci 2020 e 2021.  Si legga l'approfondimento  Rivalutazione beni di impresa gratuita per alberghi e strutture termali 

La disposizione normativa prevede inoltre che:

  • sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta
  • e il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita

Come si evince dalla norma la disciplina fiscale della rivalutazione presuppone l'iscrizione in bilancio dei maggiori valori rivalutati, effettuata sulla base della disposizione normativa in esame, la quale deroga alla regola generale prevista all'articolo 2426 del codice civile. 

Ne consegue che la risposta all'interpello è fornita nel presupposto che la società istante possa effettuare la rivalutazione in bilancio ai sensi della disposizione speciale in esame, di cui al predetto articolo 6-bis del decreto Liquidità. 

Ciò premesso, con riferimento alle operazioni di affitto d'azienda, la prassi ha precisato che qualora le parti, in deroga all'articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest'ultimo (cfr. circolari n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009, n. 18/E del 2006 e n. 14/E del 2017) 

Nel caso in esame le parti hanno convenuto che, in deroga all'art. 2561 del codice civile, le quote di ammortamento siano calcolate dal concedente, ovvero dalla società istante. 

Occorre solo verificare se la società istante/concedente rientri nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 6-bis 

Dal punto di vista formale, si evidenzia che la disposizione in esame fa riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, tra i quali non figurano i soggetti che sono costituiti nella forma giuridica di società di persone, però, il comma 7 dello stesso articolo 6-bis stabilisce che «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 [...]». In proposito, l'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 espressamente prevede che «Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi [...]». 

Pertanto, l'agenzia ritiene che anche un soggetto costituito nella forma della società in accomandita semplice, quale è la società istante, rientri in astratto tra i potenziali beneficiari della rivalutazione di cui si tratta.

Inoltre è bene sottolineare che l'art 6-bis è espressamente finalizzato a «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo per i soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale» il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva

Questa finalità è senz'altro realizzata anche nel caso di specie in cui la gestione dell'azienda alberghiera è concessa ad un soggetto terzo da parte della società titolare istante la quale, come emerge dalla documentazione integrativa e dal bilancio al 31/12/2019 prodotti, ritrae i propri ricavi unicamente dai canoni di affitto di cui sopra.

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Allegato

Risposta a interpello del 23.03.2021 n. 200

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