HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

NO AGEVOLAZIONI ALL'IMMOBILE CONTIGUO ALLA PRIMA CASA SE DEMOLITO

1 minuto, Redazione , 24/04/2020

No agevolazioni all'immobile contiguo alla prima casa se demolito

L’acquisto del secondo immobile adiacente alla prima casa non è agevolato se manca la fusione catastale: la Risposta dell’Agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

A seguito di Interpello presentato da una contribuente, in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni "prima casa", l’Agenzia delle Entrate, con  Risposta n. 113 del 21 aprile 2020 (consultabile nel file allegato), ha specificato che le agevolazioni vengono riconosciute anche nel caso di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria "prima casa" di abitazione, soltanto a condizione che l'acquirente si impegni  a creare un'unica unità abitativa, fondendo (anche  catastalmente) , la prima casa posseduta con la successiva porzione immobiliare comprata.

In aggiunta devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alla nota II-bis in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (TUR), tra i quali si ricorda che l’unità abitativa derivante dalla fusione non deve rientrare nelle categorie considerate di lusso: A/1, A/8 e A/9.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, l’istante ha specificato la propria volontà di acquistare l'ulteriore unità immobiliare adiacente alla propria prima casa di abitazione e successivamente di voler demolire l'intero fabbricato, al fine di costruire un nuovo villino.

Tale ipotesi non rientra nell’operazione di fusione (anche catastale) che consente di godere dei benefici “prima casa” (aliquota agevolata al 2% per l’imposta di registro, al posto del 9%.) anche per la seconda porzione immobiliare acquistata. Ciò in quanto non si verrebbe a configurare un ampliamento o un accorpamento della preesistente "prima casa" di abitazione con altra unità immobiliare, in modo da creare un'unica unità abitativa.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti risposto negativamente al quesito dalla contribuente che desiderava sapere se poteva ottenere le agevolazioni anche per il secondo acquisto, con successiva demolizione della precedente unità immobiliare e ricostruzione di una nuova unica villa da destinare ad abitazione principale della stessa e del coniuge.

Ti consigliamo:

Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento

Allegato

Risposta n. 113 del 21 aprile 2020

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 23/04/2024 OT23 2025: nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

OT23 2025:  nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell'Agenzia

Semplificazione adempimenti tributari per persone fisiche titolari di P.Iva e non, per i sostituti e nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni nella Circolare dell'Agenzia

Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.