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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA PUBBLICATO IN GAZZETTA

3 minuti, 15/02/2019

Codice della Crisi d'impresa e insolvenza pubblicato in Gazzetta

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Dlgs del 12.01.2019 n. 14 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 (testo aggiornato)

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 14 del 12/01/2019
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (testo aggiornato al 19.08.2022) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
  • e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze

In allegato il testo del decreto e la Relazione illustrativa.

Entrata in vigore in due momenti a seconda delle disposizioni

Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.

Ai fini dell’entrata in vigore del decreto legislativo, vi è una distinzione tra le disposizioni:

  • le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15 agosto 2020, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo,
  • alcune disposizioni sono destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure, così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (articoli 27, comma 1 e 350), o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali (articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 marzo 2019, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.
    (Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto). 
Il Codice è composto da 391 articoli per la riforma della legge fallimentare che cambierà anche terminologia per definire lo stato di crisi dell'impresa: il fallimento lascia posto alla liquidazione giudiziale, termine meno negativo che assieme alle procedure di allerta rappresentano la novità principale della riforma che si propone di prevenire la crisi o almeno contenerla.

 

Procedure di soluzione della crisi/insolvenza

Articoli

1

Procedura di composizione assistita

12-25, 1-10, 344-345, 389-390

2

Piano attestato di risanamento

56, 37, 39, 1-10, 342, 389-390

3

Accordo di ristrutturazione dei debiti

57-62, 44, 45, 48, 52-55, 64, 1-10, 341-342, 389-390

4

Concordato preventivo

84-120, 40, 42, 44-48, 52-55, 1-10, 341-342, 389-390

5

Transazione fiscale

63, 389-390

6

Sovraindebitamento

65-73, 344-345, 351-352, 348, 389-390

7

Concordato minore

74-83

8

Liquidazione controllata sovraindebitato

268-277

9

Esdebitazione del sovraindebitato

282-283

10

Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

1-11, 26-43, 49-55, 121-239, 317-340, 346-347, 359-367, 389-390

11

Concordato giudiziale (ex fallimentare)

240-253, 389-390

12

Disciplina della liquidazione x le società

254-267

13

Esdebitazione

278-281

14

Procedure per gruppi

284-292

15

Liquidazione coatta amministrativa

293-316, 343

16

Amministrazione straordinaria

350

17

Iniziative ministeriali

353-355

18

Albo professionisti

356-358

19

Norme sui lavoratori

368

20

Norme di coordinamento con altre leggi

369-374, 385-388

21

Modifiche al codice civile

375-384

Tra le principali novità:

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

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Allegato

Codice della crisi di impresa - Dlgs del 12.01.2019 n. 14 aggiornato al 19.08.2022
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