Con il Disegno di legge delega fiscale il Consiglio dei ministri ha varato lo scorso 15 marzo nuovi principi generali e regole applicative per una Riforma fiscale, complessiva che dovrebbe essere approvata dal parlamento entro maggio 2023. I dettagli saranno poi da definire attraverso vari decreti legislativi da emanare nei mesi successivi.
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Tra i molti aspetti si prevedono novità anche in tema di trattamento fiscale degli oneri previdenziali a carico dei cittadini e delle rendite finanziarie collegate alla previdenza sia obbligatoria che integrativa. Vediamo di seguito i dettagli.
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1) Contributi previdenziali deducibili fiscalmente
All'articolo 5 all'interno della normativa in materia di Imposta sui redditi delle persone fisiche , si introduce la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo anche, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
In tal modo si assimila il trattamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati a quello dei redditi conseguiti dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali.
A legislazione vigente l’ammontare di talune detrazioni fiscali, come quelle attribuite in ragione della tipologia di reddito conseguito (articolo 13 del TUIR) o per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), è commisurato al parametro del reddito complessivo del contribuente, con la conseguenza che:
- per il reddito da lavoro dipendente la detrazione si determina sulla base del reddito complessivo al netto degli oneri previdenziali obbligatori,
- nel caso dei lavoratori autonomi (diversi dai notai) e degli imprenditori individuali la detrazione si calcola sul reddito complessivo al lordo degli stessi oneri.
Con la nuova disposizione invece l’imprenditore individuale e il lavoratore autonomo potranno dedurre i contributi previdenziali dal reddito di categoria, diminuendo, di conseguenza, il reddito complessivo.
Solo in caso di incapienza, i contributi in questione, per un ammontare pari all’eccedenza non dedotta, saranno deducibili dal reddito complessivo.
2) Riforma fiscale: il trattamento dei rendimenti dei Fondi e Casse private
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Sempre all'art. 5 il comma 9) detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle forme di previdenza complementare: "Essa si baserà sui principi di cassa con possibilità di compensazione, al fine di delineare un sistema di tassazione del risultato annuale
realizzato della gestione. La tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari dovrà, in ogni caso, essere agevolata in virtù della finalità pensionistica perseguita" si legge nel testo.
CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
Il DDL della delega fiscale infine, prevede l’applicazione di un’imposizione sostitutiva, in misura agevolata, sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria (cc.dd. casse previdenziali).
I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria conseguiti dalle casse previdenziali, attualmente sono soggetti a un prelievo a monte di tipo definitivo con aliquota pari al 26 per cento; l’unica eccezione è costituita dal dividendo che concorre alla formazione del reddito complessivo dopo aver scontato una ritenuta a titolo d’acconto.
A questo proposito si registra l'intervento del 30 marzo del viceministro all'Economia Maurizio Leo durante gli «Stati generali della Previdenza», evento organizzato dall’Adepp.
Il viceministro anticipando i contenuti della delega fiscale per gli enti pensionistici ha sepcificato che il trattamento fiscale degli investimenti delle casse di previdenza sarà allineato a quello dei fondi pensione tra i quali tra cui ora c’è un disallineamento . Si passerebbe quindi anche per le Casse a un’aliquota impositiva del 20%
Leo ha anche affermato che l'auspicio del Governo è che parte delle risorse derivanti da questo risparmio fiscale "possano essere indirizzate in investimenti in titoli del debito pubblico".
3) Rendite finanziarie escluse dal reddito complessivo ai fini delle detrazioni
Un aspetto da sottolineare è che con il criterio direttivo indicato nella bozza di DDL fiscale art 1 comma 1, lettera a), numero 3), si intende prevedere l’inclusione dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta nella nozione di reddito complessivo rilevante ai fini della spettanza delle detrazioni, delle deduzioni o dei benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
> I redditi di natura finanziaria, però, per espressa previsione normativa, verrebbero esclusi da tale nuovo principio.