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LA TASSAZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA-SVIZZERA NOVITÀ IN ARRIVO

La tassazione dei lavoratori frontalieri Italia-Svizzera novità in arrivo

Un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 3/12/2021 modifica la tassazione dei lavoratori frontalieri Italia-Svizzera

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Lo scorso  23/12/2020 è stato ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

Il nuovo accordo tra i due Stati  sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre scorso, insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni,  procede verso l'entrata in vigore, grazie alla ratifica del Consiglio federale Svizzero. Il precedente accordo era datato 1974.  Un progetto di trattativa era iniziato nel 2015 ma non era stato portato a termine.  

Il comunicato ministeriale afferma che la conclusione ha portato ora ad un risultato soddisfacente per entrambe le parti.

Per l'entrata in vigore, è necessaria la ratifica parlamentare da parte di entrambi gli Stati.  

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Da precisare che l’accordo potrebbe entrare in vigore nel 2023 a seconda dei tempi di ratifica sia in Svizzera che in Italia (previsti per il 2022). 

L’intesa, precisa una nota della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, sarà sottoposta a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro. Inoltre, il Governo Italiano si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.

Vediamo di seguito gli  aspetti principali dell'accordo Italia-Svizzera: 

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1) Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario

L’accordo prevede che l'imposta sui redditi venga applicata nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativasui redditi da lavoro dipendente esercitati dal lavoratore. La percentuale di prelievo applicata sarà entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali).

Naturalmente, i lavoratori frontalieri rimangono soggetti a tassazione anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione, nel senso che dovrà riconoscere al lavoratore italiano un credito d'imposta per l'imposta pagata in Svizzera (ex art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera ex art. 165 del Tuir). 

Regime transitorio

I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese  e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.

Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che  fino alla fine del 2033  verserà una compensazione  a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. 

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2) Definizione di frontaliere

Il nuovo accordo fornisce una definizione di lavoratore frontaliere molto più specifica e restrittiva rispetto a quella previgente. In particolare, l’art. 2, lett. b) del nuovo accordo fornisce la definizione del lavoratore frontaliere che si applica a qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente. Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Per quanto riguarda il ritorno presso il proprio domicilio, il Protocollo aggiuntivo precisa che questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.

Definita anche la cosiddetta area di frontiera (che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano). Inoltre, il nuovo accordo, all’art. 3, stabilisce il nuovo sistema di imposizione dei lavoratori frontalieri, con una importante distinzione tra: “attuali frontalieri” e “nuovi frontalieri”.

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3) Cooperazione amministrativa e paritetica

Cooperazione amministrativa 

per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi  imposti dall'Accordo lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto  si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento,  in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore,    i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"

L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

Commissione paritetica

E' prevista  una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione  amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo. 

N.B.   - Al fine di evitare aggravi nella tassazione, il Mef, nel comunicato stampa n. 287 del 23 dicembre 2020, ha annunciato che il Governo si è impegnato  a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente da 7.500 a 10.000 Euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta il lavoro.

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4) Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49 del 3 Dicembre 2021

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, con scambio di lettere (disegno di legge)

L’Accordo definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

Quanto al metodo di imposizione, l’Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato.

Il testo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri e prevede alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera.

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