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FORFETARI: IL QUADRO LM DEL MODELLO REDDITI PF 2023, NOVITÀ E GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Forfetari: il quadro LM del modello Redditi PF 2023, novità e guida alla compilazione

I contribuenti forfetari dichiarano i propri redditi, di lavoro autonomo o d’impresa, attraverso il quadro LM del modello Redditi PF: le novità del modello e come compilarlo

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Il quadro LM del modello Redditi PF 2023 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2022, che aderiscono al regime forfetario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfetari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2023, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa (si può vedere a riguardo l’articolo Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF).

1) Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2023

Le novità rilevabili dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF 2023, per l’anno fiscale 2022, non si caratterizzano per particolare rilevanza o complessità.

Il rigo LM40, sul quale il contribuente espone i “Crediti di imposta” che utilizza, è stato arricchito di cinque nuove voci:

  • colonna 19: credito d’imposta per canoni di locazione imprese turistiche di cui all’articolo 5 del DL numero 4 del 2022;
  • colonna 20: credito d’imposta Social bonus;
  • colonna 21: credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo integrati;
  • colonna 22: credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy al 30%;
  • colonna 23: credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy al 60%.

Sul medesimo rigo LM40, lo spazio in passato dedicato ai cessionari del credito d’imposta “per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli articoli 28 e 125 del DL 34 del 2020”, viene soppresso, lasciando solo quello dedicato ai beneficiari degli stessi crediti di imposta (in colonna 18).

Per un ulteriore approfondimento delle novità che hanno interessato il quadro LM del modello Redditi PF 2023 si può leggere l’articolo Forfetari: le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2023.

2) I redditi nel regime forfetario

Il regime forfetario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività, prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta, ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014: 

  1.  che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 65.000 euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività nel caso in cui siano più d’una;
  2. e che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati per un ammontare superiore a 20.000 euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che passa da 65.000 euro a 85.000 euro: la disposizione opera con decorrenza dal 2023, ma, dato che la condizione di permanenza si verifica sui ricavi conseguiti nell’anno precedente, a quelli esposti sul modello Redditi PF 2023, conseguiti nell’anno fiscale 2022, e funzionali alla permanenza nel 2023, si applicherà  la nuova soglia.

Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

L’accesso e la permanenza nel regime forfetario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta. 

Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

Nel proseguo, si segnaleranno le questioni più rilevanti, da osservare, ai fini di una prudente compilazione della sezione.

Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente e, per ognuna, esporre il codice attività ateco, il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile. Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023. 

Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contributive.

Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2020 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. 

Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

3) La determinazione dell’imposta dovuta

L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente espressamente indicati; dal risultato saranno scomputati :

  • gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed 
  • eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito)

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