HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

REDDITOMETRO SENZA RETROATTIVITÀ

Redditometro senza retroattività

Applicazione del redditometro per gli accertamenti antecedenti alla scadenza di dichiarazione dei redditi.

Ascolta la versione audio dell'articolo

In materia di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la quantificazione realizzata attraverso il metodo sintetico, in forza degli indicatori disciplinati dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19  novembre 1992, afferenti il cosiddetto redditometro, non ammette alcuna questione di retroattività, considerata  la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, di conseguenza, l'applicabilità in relazione al momento dell'accertamento.

Il D.L. 78/2010, articolo 22, comma 1, convertito nella L. 122/2010 infatti, dispone esplicitamente la sua applicazione "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è  ancora  scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto", qualora gli accertamenti in questione risultino essere antecedenti (Cass. ord. n. 21041/2014). Ad affermarlo è l’ordinanza n. 16044 del 6 aprile 2017 della Corte di Cassazione. 

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti puo interessare anche  l'ebook Redditometro- Orientamenti giurisprudenziali

1) La pronuncia di Cassazione

Nella controversia afferente l'impugnazione, da parte di un contribuente, degli avvisi di accertamento mediante i quali erano stati rettificati ai fini irpef, ex art. 38, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973, i redditi dichiarati negli anni 2007 e 2008 la CTR, accogliendo l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole decisione di primo grado, dichiarava la nullità dell'atto impositivo ritenendo che allo stessa andasse applicata la nuova normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, con conseguente obbligo di preventivo contraddittorio che, nel caso di specie, non era stato perfezionato.

Avverso la sentenza di regionale ha presentato ricorso l'Agenzia delle Entrate mentre il contribuente ha resistito depositando controricorso e ricorso incidentale.

A parere degli Ermellini i due motivi di ricorso formulati dall’Ufficio, esaminati congiuntamente in quanto correlati, risultano essere fondati.

  1. Il primo, afferente a una violazione procedurale per avere la CTR annullato gli atti impositivi in quanto emessi senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 secondo cui "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati" non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sussiste esclusivamente nelle circostanze in cui risulta specificamente sancito.
  2. Il secondo motivo, alla luce dei principi ribaditi dalla Suprema Corte con ordinanza n. 21041 del 06/10/2014 evidenzia che "In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l'applicabilità in rapporto al momento dell'accertamento".

Pertanto la sentenza della CTR impugnata dall’Ufficio è stata cassata dagli Ermellini in quanto - vertendosi in materia di tributi non armonizzati e in vigenza dell'art. 38 applicabile ratione temporis – la stessa, annullando gli atti impositivi, si è discostata dai menzionati principi.

Tuttavia la pronuncia in commento non ha voluto tenere in considerazione l’appartenenza del nuovo redditometro al genere degli accertamenti standardizzati.

Tale riflessione avrebbe   necessariamente portato la Corte Suprema alla conclusione per la quale, malgrado la contrastante previsione normativa contenuta nell’art. 22 del D.L. n. 78/2010, deve trovare attuazione il postulato insito nei medesimi accertamenti standardizzati, e cioè che la versione più evoluta prevale su quelle precedenti, con la conseguenza che la modalità di rettifica più aggiornata deve trovare applicazione anche per annualità precedenti alla sua entrata in vigore, qualora risulti più favorevole al contribuente.

Allegato

Cassazione 16044-2017
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 12/04/2024 Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità sul sito della Giustizia

Implementate le funzionalità del sito della Giustizia per gli istituti entrati in vigore dal 2024 nel Nuovo Processo Telematico

I mezzi di prova ammessi e quelli esclusi dopo la riforma della giustizia tributaria

La prova nel processo tributario dopo la legge n. 130/2022. Prova documentale, relazione e consulenze tecniche d'ufficio. Quali sono i mezzi di prova ammessi ed esclusi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.