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OBBLIGO ED ESONERI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 PER LE FARMACIE

Obbligo ed esoneri fatturazione elettronica 2019 per le farmacie

Le farmacie per il 2019 potranno non emettere fattura elettronica per i dati comunicati a Tessera Sanitaria, ma in altri casi dovranno emetterla

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Le farmacie per l’anno 2019 sono esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica per le vendite di prodotti e servizi comunicati al Sistema Tessera sanitaria: la novita’ è nella conversione del decreto fiscale in arrivo.

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1) Fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, dovranno avere esclusivamente il formato elettronico.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Occorre però segnalare come, in seguito all’approvazione avvenuta in Senato di un emendamento al Decreto Fiscale n. 119/2018, viene introdotto un esonero, per tutto l’anno 2019, dall’emissione delle fatture di vendita in formato elettronico per tutti i soggetti obbligati alla trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui anche le attività di farmacia.

Tali soggetti quindi, dal1° gennaio al 31 dicembre 2019, saranno esonerati dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche, ma dovranno comunque, obbligatoriamente, ricevere in formato elettronico le fatture passive (obbligo di gestire il ciclo passivo e la relativa conservazione sostitutiva).

2) Fattura elettronica, esonero per le farmacie per l'anno 2019

Come evidenziato nel paragrafo precedente le attività di farmacia, per l'anno 2019, saranno esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica dal lato attivo e dovranno gestire esclusivamente la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche passive.

Le farmacie già trasmettono i dati delle operazioni effettuate mediante il sistema TS ed è per questo che l’estensione a questi soggetti dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica permette di superare le numerose criticità, soprattutto in tema di privacy, emerse negli ultimi mesi del 2018.

Questa soluzione rappresenta, infatti, una delle vie legislative percorse per superare i problemi sulla privacy segnalati dall’Autorità Garante, posto che sembra essere esclusa una proroga, per ragioni di gettito fiscale stimato, all'avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica.

3) Fattura elettronica: soggetti esonerati all'emissione per il 2019

Inserire parte degli operatori sanitari (medici, farmacisti, ecc) tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica consente al Governo di raggiungere due diverse finalità: da un lato quella di risolvere, seppur in parte, il problema legato al trattamento dei dati sensibili e, dall’altro, quello di evitare la duplicazione di alcuni adempimenti fiscali già in essere.

L’emendamento approvato dal Senato prevede che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 saranno esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche i soggetti che già effettuano l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Saranno esonerati dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche i seguenti soggetti:

  • farmacie,
  • aziende sanitarie locali,
  • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • iscritti agli albi professionali degli:
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche ed ostetrici;
  • medici veterinari;
  • tecnici sanitari di radiologia medica.

4) Esonero solo per i dati trasmetti al Servizio Tessera sanitaria

L’esonero, sulla base dell’attuale formulazione dell’emendamento al Decreto Fiscale 2019 approvato in Senato, riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi (es. nel caso di fatture emesse dagli operatori suddetti a favore di soggetti B2B).

In sintesi, un’attività di farmacia, dal 1° gennaio 2019, dal lato della fatturazione attiva potrà procedere come in passato con i medesimi adempimenti già in essere, ad esclusione di eventuali fatture di vendita che dovranno essere emesse a favore di soggetti non rientranti nel novero del Sistema Tessera Sanitaria. In tale caso specifico occorrerà procedere con l’emissione di una fattura di vendita in formato elettronico al pari di quelle emesse a favore di enti della Pubblica Amministrazione.

Dal lato delle fatture passive (acquisti di merci, materie prime e servizi), invece, la farmacia dovrà rispettare l’obbligo generalizzato di gestione elettronica del ciclo passivo e della relativa conservazione sostitutiva della documentazione contabile.

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