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LE RITENUTE PER I LAVORATORI AUTONOMI NON RESIDENTI

Le ritenute per i lavoratori autonomi non residenti

Trattamento fiscale dei redditi corrisposti a lavoratori autonomi abituali/occasionali esteri non residenti in Italia. Il punto tra ritenute e Convenzioni.

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I compensi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono reddito imponibile soggetto a tassazione. Tale onere è assolto in maniera differente a seconda che il committente italiano sia o meno sostituto d'imposta:

  • se il committente è sostituto d'imposta →la tassazione in Italia si esaurisce tramite la trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta definitiva sul reddito con aliquota pari al 30%, fatto salvo quanto stabilito nelle Convenzioni Internazionali.
  • se il committente non è sostituto d'imposta → la tassazione in Italia prevede che il lavoratore non residente dichiari il proprio reddito compilando UNICO PF. Tale dichiarazione può essere presentata dall’Italia con gli stessi termini e modalità dei residenti, oppure dall’estero con raccomanda o con trasmissione telematica.

In questo approfondimento trattiamo unicamente la prima ipotesi, analizzando i casi in cui si applica la ritenuta a titolo d’imposta, ed i casi di esclusione.

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1) La tassazione dei redditi di lavoro autonomo dei non residenti

I compensi corrisposti da sostituti d’imposta a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, tali redditi seguono due diversi trattamenti in base alla stipula o meno tra lo stato di residenza e l’Italia di specifiche Convenzioni sui redditi esteri. In particolare:

  • Se è stata stipulata una Convenzione tra lo Stato di residenza del professionista e quello in cui il reddito è stato prodotto si segue quanto previsto dalla Convenzione. Tali convenzioni vengono stipulate contro la cd. doppia imposizione sui redditi e hanno lo scopo di definire in quale Stato il reddito prodotto è tassato. In questa ipotesi il sostituto d’imposta è sottoposto a obblighi informativi:
    1. Deve indicare nel quadro “annotazioni” della Certificazione Unica le somme non assoggettate a ritenuta
    2. conservare la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per l’adesione alla Convenzione (residenza all’estero rilasciata dall’ufficio competente, tassabilità del reddito nel Paese di residenza, assenza di stabile organizzazione in Italia).
  • In assenza di una specifica Convenzione occorre fare riferimento a quanto espresso dal legislatore italiano nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi(D.P.R 917/86) e nel D.P.R 600/73- Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, di cui ai successivi paragrafi.

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2) I redditi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti da sostituti d'imposta

Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti da soggetti sostituti d’imposta, l’Art. 3 T.U.I.R-Base imponibile specifica che concorrono alla base imponibile per la tassazione dei redditi dei non residenti esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con l'espressione “redditi prodotti nel territorio dello Stato” si intendono i redditi elencati dal legislatore all’Art.23 T.U.I.R- Applicazione dell’imposta ai non residenti, tra cui al comma 1, lett. d sono compresi :"i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato". Quindi per stabilire se il reddito è soggetto a tassazione occorre verificare il requisito della territorialità cioè se la prestazione è stata svolta nel territorio dello Stato oppure no. (*).

(*) tale ipotesi è trattata successivamente tra le cause di esclusione.

L'Art.25 DPR 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi al comma 2 indica che: “se i compensi e le altre somme (..) sono corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.” Tale ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente. All’erogazione di questi redditi il sostituto deve assolvere determinati obblighi:

  1. operare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%
  2. versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo con modello f24 all’Agenzia delle Entrate.
  3. Certificare la ritenuta effettuata e il reddito corrisposto tramite il modello di Certificazione Unica e il modello 770 semplificato.

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3) Casi di esclusione da ritenuta

La ritenuta d'imposta al 30% sull'importo corrisposto a lavoratori autonomi non residenti presenta i seguenti casi di esclusione:

  1. (*) Prestazione svolta interamente all’estero per cui non è soddisfatto il requisito della territorialità previsto dall’Art.23 T.U.I.R. Se il lavoratore autonomo non residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano interamente all’estero, la somma non è tassata in Italia e quindi non è soggetta a ritenuta.
  2. “i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti” in quanto a norma del comma 2,art.25 DPR 600/73 si applica la ritenuta a titolo di acconto del 20%. Attenzione: in questo caso la ritenuta operata è a titolo di acconto e non di imposta.
  3. prestazioni di lavoro autonomo occasionale per compensi con importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi.

Di seguito una tabella di riepilogo:

Tipologia di reddito

Ritenuta

Compensi e somme ex art. 23 TUIR

30%

Compensi corrisposti per lavori di natura professionale a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

20%

Compensi corrisposti per prestazioni svolte fuori dal territorio dello Stato

0%

Compensi corrisposti da privati non sostituti d’imposta

Nessuna (ma presentazione di UNICO PF da parte del non residente)

4) Riferimenti normativi:

Art.3 Tuir: L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Art. 23 Tuir, comma 1, lettera d: Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (..) d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

Art.25 Dpr 600/73: (...) se i compensi e le altre somme (...) sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

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Commenti

Fabrizio - 21/04/2016

Un'azienda italiana corrisponde un compenso annuale ad un non residente (tunisino) che svolge la sua attività fuori dallo stato italiano; tale compenso, quindi, non deve essere soggetto a ritenuta. Ho letto anche che " Se ad erogare il compenso al non residente è un soggetto nazionale, quindi, l’imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale o all’estero." Tale compenso deve essere o non essere tassato? Tale collaboratore cmq non è possessore di partita iva nel suo paese (Tunisia). Ciò è normale? Farà la dichiarazione dei redditi indicando tutto come "redditi diversi"? (o al corrispondente rigo in Tunisia). Grazie

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