Dal 1.1.2007, l'art. 1 co. 788 della L. 296/2006 prevede la corresponsione, a favore dei lavoratori a progetto (e categorie assimilate) iscritti alla sola Gestione separata INPS e non pensionati, oltre che di una indennità per la maternita' e per la malattia, in caso di ricevero ospedaliero, anche di:
- un'indennità economica di malattia, anche senza ricovero ospedaliero;
- un trattamento economico per congedo parentale, entro il primo anno di vita del bambino.
Le suddette nuove prestazioni sono finanziate con il predetto contributo assistenziale dello 0,5% già in vigore.
Ti potrebbe interessare la nostra Circolare del giorno "Contributi dovuti per il 2025" disponibile anche in Abbonamento annuale in offerta promozionale!
Visita il nostro Focus Lavoro in continuo aggiornamento, con utili Tool di calcolo, ebook e Libri di carta.