Il versamento dei contributi, attualmente stabiliti nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell'agente) con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.
l contributo minimo annuo è stabilito, dal 1 gennaio 2008 in euro 759,00 Euro per l'agente monomandatario ed in euro 381,00 Euro per l'agente plurimandatario che aumentano dal 1 gennaio 2010 rispettivamente a 789,00 e 396,00 . L'integrazione è a totale carico della ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
- produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.
I massimali previdenziali annui, sempre a partire dal 1 gennaio 2008, sono stabiliti in 26.603,00 Euro per l'agente impegnato contrattualmente ad esercitare l'attività per un solo preponente ed in 15.202,00 Euro per l'agente senza rapporto esclusivo che passano dal 1 gennaio 2010 rispettivamente a 27.667,00 e 15.810,00.
Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci.
Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto senza esclusiva in uno esclusivo o viceversa, i contributi dovranno essere versati tenendo in considerazione i versamenti già effettuati nei periodi precedenti alla variazione stessa.
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