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PROVVIGIONI: RITENUTA DI ACCONTO SUL 20% O SUL 50% DELL'IMPONIBILE?

Provvigioni: ritenuta di acconto sul 20% o sul 50% dell'imponibile?

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La ritenuta di acconto che i sostituti devono operare sulle provvigioni, è pari all'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito che attualmente è il 23%. 

La ritenuta è , generalmente, commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Se però i percipienti dichiarano ai loro committenti,  preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

L'applicazione della ritenuta di acconto ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante,  di una comunicazione che attesti i requisiti, da inviare per ciascun anno solare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

Scarica GRATIS il Fac-simile Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio

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Tag: AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024 AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024

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