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QUAL È LA DIFFERENZA TRA CER E GAC?

Qual è la differenza tra CER e GAC?

Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumo Collettivo possono accedere ai fondi PNRR. Scopriamo la definizione.

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Una serie di provvedimenti ha modificato il panorama degli incentivi con l’obbiettivo di facilitare la costituzione delle CER e l’accesso ai contributi. 

Da un estratto dell'ebook "Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e GAC", scopriamo chi può accedere ai fondi PNRR e quindi le differenze tra CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e GAC (Gruppo di Autoconsumo Collettivo).

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Vuoi sapere di più sull'argomento? Scopri l'eBook "Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e GAC", una guida completa appena pubblicata con le più recenti novità sul tema

1) Cosa si intende per CER e GAC

Le due configurazioni che possono accedere ai fondi PNNR sono le CER e i Gruppi di autoconsumo, che il decreto CACER definisce così: 

  • le CER sono un “soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”. 
  • il Gruppo di autoconsumatori è un “Gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio”.

Per avere diritto al contributo a fondo perduto 

  • tutti i membri delle configurazioni e 
  • tutti gli impianti di produzione 

devono essere ubicati nell'area sottesa alla stessa cabina primaria della rete elettrica

La cabina primaria è una stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore che ha il compito di trasformare la linea elettrica entrante da alta a media tensione. Sul territorio sono presenti 2.107 cabine primarie. Una cabina primaria serve mediamente aree di 25-30 chilometri di raggio nei contesti rurali e di dimensioni più ridotte in quelli urbani. 


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Possono partecipare ad una CER, secondo quanto previsto dalle nuove norme, una lista di soggetti più ampia rispetto al passato. Entrano infatti anche associazioni a livello locale, anche non strutturate, e ALER e IPAB. 

In dettaglio la lista ora comprende: 

  • Persone fisiche
  • PMI (anche partecipate da enti territoriali)
  • Associazioni
  • Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)
  • Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
  • Aziende pubbliche di servizi alla persona
  • Consorzi di bonifica
  • Enti e organismi di ricerca e formazione
  • Enti religiosi
  • Enti del Terzo settore
  • Associazioni di protezione ambientale
  • Amministrazioni locali (elenco ISTAT)

Nel caso dei Gruppi invece possono partecipare: 

  • Persone fisiche, sia come produttori che come consumatori, ovvero con entrambi i ruoli
  • Imprese private purché l'attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale. Il codice ATECO prevalente deve essere diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, ossia non si deve trattare di società che si occupano di produzione, dispacciamento, commercio di energia elettrica. 
  • Condomini: il condominio stesso può essere membro del gruppo partecipando attraverso le delibere assembleari

2) Per saperne di più

La risposta al quesito è estratto dall’eBook “Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e GAC”, una guida operativa al funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei Gruppi di Autoconsumo Collettivo (GAC), con riferimento alle modalità di costituzione, ai possibili partecipanti, agli incentivi e ai contributi PNRR.


Il testo, scritto dalla dottoressa Antonella Donati, autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia fiscale, analizza le novità introdotte dal DL 19/2025 (il cosiddetto "Decreto Bollette") e dal DM 127/2025, che hanno modificato le regole per l'accesso ai fondi PNRR e agli incentivi.



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