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IMPATRIATI 2025: QUALI SONO I REQUISITI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE?

Impatriati 2025: quali sono i requisiti di elevata specializzazione?

L'agenzia chiarisce i requisiti di elevata specializzazione o qualificazione, previsti dal nuovo regime impatriati ex articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella risposta 55 del 28.2.2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce  come si possano definire i requisiti di elevata specializzazione o qualificazione previsti dal nuovo regime impatriati  introdotto dall’articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Il caso  riguarda  un lavoratore marittimo  che    non possiede il titolo di istruzione superiore previsto dalla norma ma ritiene di poter  accedere all’agevolazione sulla base dell’inquadramento professionale piuttosto che del titolo di studio. Egli è infatti diplomato presso un istituto nautico nel 2008,  impiegato all’estero dal 2019 al 2024,  e ha conseguito la  Licenza per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT e certificazioni specialistiche richieste dall’ISPS Code,(International Ship and Port Facilities Security Code). 

Nello specifico si chiedeva conferma del fatto che:

  •  il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e
  • la qualifica professionale [… ] 

debbano intendersi come condizioni congiuntive e di conseguenza da rispettare entrambe  oppure se il solo svolgimento di una mansione con qualifica superiore come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle  professioni CP 2011 sia condizione sufficiente per la fruizione del beneficio in oggetto.»

1) Requisiti elevata specializzazione o qualificazione per impatriati dal 2024

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa di riferimento, che stabilisce che i lavoratori impatriati possono beneficiare della riduzione al 50% del reddito imponibile se soddisfano specifici requisiti, tra cui il possesso di un’elevata qualificazione o specializzazione. 

Tali requisiti sono definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che regolano il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle professioni regolamentate. In particolare, il decreto legislativo n. 108/2012 prevede che un lavoratore sia considerato altamente qualificato se possiede:

  1.   un titolo di istruzione superiore almeno triennale, 
  2. una qualificazione professionale post-secondaria di durata simile, o 
  3. una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico. 

L’Agenzia ha sottolineato che la verifica del possesso di tali requisiti ,  o della parificazione di altre qualifiche, è una valutazione tecnica che esula dalle sue competenze, spettando ad altre amministrazioni o enti di certificazione professionale.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di interpello, in quanto il quesito posto dall’Istante non riguarda un’interpretazione di norme fiscali ma richiede un accertamento di tipo tecnico sulla validità delle qualifiche professionali.

 In definitiva,   si conclude che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti non ricade sull’Agenzia delle Entrate ma sul contribuente, che dovrà ottenere il riconoscimento della propria qualifica da parte degli enti competenti prima di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Fonte immagine: Onela by pixabay

Tag: REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026 REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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