E Book

Nautica da diporto 2025 (eBook)

20,90€ + IVA

IN SCONTO 21,90

Approfondimento

IMU 2025 | eBook + Excel

49,90€ + IVA

IN SCONTO 62,16

Tools

Calcolo IMU 2025: acconto e saldo | Excel

39,90€ + IVA

IN SCONTO 46,90

E Book

IMU: tutte le novità 2025 | eBook

16,90€ + IVA

IN SCONTO 17,90
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PATENTE A CREDITI EDILIZIA: QUALI SONO LE SANZIONI?

Patente a crediti edilizia: quali sono le sanzioni?

Tabella sanzioni a imprese e lavoratori autonomi che operano con crediti sotto soglia e per i responsabili che non verificano la situazione della patente edilizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La patente a crediti nel settore dell'edilizia è il nuovo sistema introdotto per qualificare imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei, come previsto dal DLgs. 81/2008 e dal DM 132/2024. 

Questo sistema attribuisce  ai soggetti fisicamente attivi nei cantieri, e in possesso dei requisiti minimi,  30 crediti . Tale  punteggio è soggetto a decurtazioni o incrementi, sulla base dell'attività lavorativa e  deve essere mantenuto sopra una soglia minima per continuare a lavorare. 

Per approfondire leggi  Patente sicurezza cantieri requisiti e regole

Se i crediti scendono sotto i 15 punti, l'impresa o il lavoratore non possono operare nei cantieri,  e sono soggetti anche a gravi conseguenze sanzionatorie.

Nello specifico le sanzioni  previste sono le seguenti 

Per imprese Imprese o lavoratori che operano  senza patente o con meno di 15 crediti:

  • Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori.
  • Sanzione minima: 6.000 euro, applicata quando il 10% del valore dei lavori è inferiore a questa soglia o non determinabile.
  • Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.
  • Possibile blocco dei lavori da parte dell'ispettore, con conseguenze previste dall’art. 650 del Codice Penale (CP).

Committente o responsabile dei lavori che non verificano il possesso della patente:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

ATTENZIONE all'obbligo di verifica della patente anche in caso di subappalto.

I soggetti incaricati di applicare il regime sanzionatorio sono :

  •  l'Ispettorato Nazionale del Lavoro , che gioca il ruolo principale nell'imposizione delle sanzioni  a seguito dei controlli amministrativi e  ispettivi, e 
  •  il Ministero delle Infrastrutture e ANAC  che a seguito della segnalazione dei verbali ispettivi, gestiscono l'esclusione dai lavori pubblici.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Tutta la disciplina normativa modelli ed esempi in La patente a punti nei cantieri edili (Libro di carta  - 120 pagine)

1) Sanzioni previste per la patente a crediti nell'edilizia

Imprese o lavoratori senza patente o con meno di 15 crediti:

  • Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori.
  • Sanzione minima: 6.000 euro, applicata quando il 10% del valore dei lavori è inferiore a questa soglia o non determinabile.
  • Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.
  • Possibile blocco dei lavori da parte dell'ispettorato del lavoro, con conseguenze previste dall’art. 650 del Codice Penale (CP).


Committente o responsabile dei lavori che non verificano il possesso della patente:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.


2) Tabella Sanzioni Patente a Crediti Edilizia


ViolazioneSanzioneNote
Impresa/lavoratore autonomo senza patente o con meno di 15 crediti10% del valore dei lavori (minimo 6.000 €)Sanzione non soggetta a diffida; possibilità di blocco dei lavori.
Committente che non verifica la patente711,92 - 2.562,91 €Obbligo di verifica anche in caso di subappalto.
Partecipazione ai lavori pubblici con meno di 15 creditiEsclusione per 6 mesiProvvedimento interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC.
Fonte immagine: Foto di Jason Goh da Pixabay

Tag: SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 21/05/2025 Deducibilità fondi sanitari integrativi 2025: precisazioni ADE

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 192/2024 chiarite dalla Circolare 4/E 2025: principi di mutualità e solidarietà e ampliamento non imponibilità conributi sanitari

Deducibilità fondi sanitari integrativi 2025: precisazioni ADE

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 192/2024 chiarite dalla Circolare 4/E 2025: principi di mutualità e solidarietà e ampliamento non imponibilità conributi sanitari

Gestione Separata: avviso da MyINPS se si supera il massimale

Nuovo servizio su MYINPS da maggio 2025: comunicazioni automatiche ogni volta che un collaboratore raggiunge il massimale contributivo

Taglio cuneo fiscale 2025: chiarimenti Agenzia

Nella legge di bilancio 2025 le nuove modalità di taglio del cuneo fiscale per i dipendenti. Dettagli e tabella di riepilogo dei risparmi in busta paga Circolare ADE 4 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.