Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024. Tale documento approfondisce anche la figura del Revisore della Sostenibilità.
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), disciplina infatti anche le modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e modifica la disciplina recata dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Di seguito ulteriori dettagli.
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Revisore per attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità
Il Decreto, stabilisce che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di attestazione a cura di un revisore, il cosiddetto “revisore della sostenibilità”, abilitato ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e appositamente incaricato di esprimere con la relazione di cui all’art. 14-bis del d.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni circa la conformità:
- della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 3, comma 10, e all’art. 4, comma 9[1];
- all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del regolamento (UE) 2020/852.
Il Decreto stabilisce inoltre che le conclusioni della relazione di attestazione sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all’adozione da parte della Commissione europea dell’atto delegato di cui all’art. 26- bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE, l’incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole[2].
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Fasi attività revisore della sostenibilità rispetto alla rendicontazione di sostenibilità
L’introduzione della figura del “revisore della sostenibilità” ha diretto impatto sulla struttura del d.lgs. 39/2010.
Sono così introdotti alcuni articoli con l’obiettivo di disciplinare le fasi dell’attività del revisore della sostenibilità rispetto alla rendicontazione di sostenibilità.
Fatta salva la possibilità di conferire apposito incarico a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisisti previsti dalla normativa, il revisore incaricato di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, può essere:
- il medesimo revisore legale persona fisica incaricato della revisione legale del bilancio (comma 2);
- una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, che può essere anche la stessa società incaricata della revisione legale del bilancio, purché l’attestazione sulla conformità sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità (comma 3).
Di conseguenza il decreto modifica anche il contenuto del d.lgs. 39/2010 e disciplina:
- i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività di assurance e le relative modalità di abilitazione, prevedendo in linea con la normativa europea un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026[3];
- le modalità di conferimento dell’incarico di assurance, distinguendo in base alla natura, o meno, di ente di interesse pubblico o ente sottoposto a regime intermedio del soggetto sottoposto ad assurance;
- le modalità di svolgimento dell’incarico attraverso i principi di assurance, di etica e di indipendenza applicabili;
- i contenuti della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità al quadro normativo di riferimento.
Sono inoltre disciplinate le competenze, le funzioni, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori del Ministero dell’economia e delle finanze e della CONSOB con riferimento all’attività di attestazione in esame.
Leggi anche Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC
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Note:
[1] Adempimento non applicabile in quanto il quadro normativo è ancora in fase di definizione
[2] Si rende noto, tuttavia, che l’art. 26-bis della direttiva 2022/2464/UE àncora tale ipotesi a una valutazione di fattibilità che la Commissione Europea condurrà nei primi anni di applicazione della normativa. La richiamata disposizione precisa, infatti, che: “Non oltre il 1° ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione”.
[3] I revisori legali che siano già stati abilitati (o che lo saranno) entro il 1° gennaio 2026 potranno rilasciare l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità purché acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione e di attestazione della sostenibilità attraverso la formazione continua. La Commissione europea ha di recente chiarito, attraverso le FAQ sull’implementazione della CSRD pubblicate il 7 agosto 2024 (FAQ 55), che non sussistono limiti temporali per i revisori legali già abilitati prima del 1° gennaio 2026.
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