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LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI

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FATTURA DIFFERITA E FATTURA IMMEDIATA: CHE DIFFERENZA C'È?

Fattura differita e fattura immediata: che differenza c'è?

Vediamo la differenza tra fattura immediata e fattura differita e i codici da utilizzare per la fatturazione elettronica

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fattura differita, che costituisce di fatto un ripilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto, è un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione. 

Si tratta di una fattura che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso clieto o fornitore.

La fattura immediata è il documento che si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta. 

Le due tipologie di fatture seguono anche una tempistica diversa di emissione, di seguito i dettagli.

Fattura elettronica differita: gli adempimenti

La fattura elettronica differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della transazione

Essa si distingue per fattura relativa a:

  • prestazione di beni,
  • prestazioni di servizi.

Nel primo caso, sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

  • Codice fattura differita,
  • Data di emissione,
  • DDT (Documento di Trasporto).

Nel secondo caso la fattura riepilogativa dei servizi, invece del DDT, sarà necessario allegare una serie di documenti che attestino l’esecuzione della prestazione. 

Fattura elettronica differita: i codici da usare

Il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 ha introdotto un codice TD specifico:

  • TD24: per la cessione di prodotti, con allegato il DDT che attesti l’invio della merce o documento equiparato. Può anche essere utilizzato per indicare l’esecuzione di una prestazione di servizi.
  • TD25: utilizzato esclusivamente per fatture elettroniche differite che prevedono cessioni di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario tramite un proprio fornitore.

In merito alla data operazione, secondo la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che conferma le direttive del Decreto IVA 633/72, è possibile inserire:

  • a. la data di una delle transazioni, preferibilmente l’ultima eseguita nel corso del mese,
  • b. l’ultimo giorno del mese.
  • c. la data in cui viene effettuato l’invio tramite il sistema SDI.

Infine per quanto riguarda il DDT (Documento di Trasporto) esso, ricordiamolo, attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente.

Il DDT va allegato in copia alla fattura, e un'altra copia dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica.

Nella fattura differita sarà quindi sarà necessario inserire i DDT relativi alle varie fatture riepilogate nella differita.

Fattura differita e immediata: che differenza c'é?

Ricordando che la fattura differita TD24 (ai sensi dell'art 21 comma 4 lettera a) del Dpr 633/72) è prevista come deroga al principio generale prescritto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo, si specifica essa non è alternativa rispetto alla fattura immediata TD01. 

Il soggetto passivo potrà:

  • fatturare entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e quindi emettere fattura TD01), 
  • oppure se dovesse decidere di fatturare oltre i 12 giorni dal momento dell’operazione, emettere un’unica fattura per tutte le operazioni poste in essere nel mese di riferimento. In tal caso dovrà emettere fattura differita (TD24) al massimo entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura.. 

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