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SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO, DOVE SI PUÒ ANDARE?

Spostamenti da e per l’estero, dove si può andare?

In quali paesi esteri è possibile recarsi secondo le regole dell'ultimo DPCM? Vediamo le misure restrittive e l'elenco dei paesi consentiti

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Il DPCM del 14 gennaio scorso ha previsto ulteriori norme anti covid relative agli spostamenti da e per l’estero in vigore fino al 5 marzo 2021.

Al DPCM sono seguite, modificando e integrando la disciplina, le ordinanze del Ministro della Salute.

Il Ministero ha stabilito restrizioni specifiche per i seguenti paesi:

  1. Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Con Ordinanza del 9 gennaio 2021 sono state previste restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

  1. Brasile

Con Ordinanza del 16 gennaio 2021 è stato disposta, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione del traffico aereo e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia. Al momento non sono previste eccezioni.

Vediamo ora le regole del Dpcm del 14 gennaio 2021 che fa ancora riferimento all’Allegato 20 che riporta i paesi per i quali sono previste differenti limitazioni.

Elenco A:Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nessuna limitazione prevista 

Elenco B: Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all' Elenco C, con ordinanza adottata (di volta in volta) ai sensi dell’articolo 6, comma 2 (gli elenchi possono essere modificati con ordinanza successive) Al momento nessuno stato rientra in questo elenco. 

Se ci fossero paesi nell'elenco la regola generale sarebbe che sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione. Sarebbero previste alcune restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco C nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia. Non sarebbe previsto l’obbligo di isolamento fiduciario o l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all’ingresso sul territorio nazionale, salvo che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia si sia transitato o soggiornato in Paesi dell' Elenco D e dell' Elenco E. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.

Elenco C:Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione. Nel caso di soggiorno o  transito nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui  all'elenco C  dell'allegato 20, si  applica   l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali

Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell' Elenco D e/o dell' Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.

Elenco D:Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2

In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato. Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Elenco E:Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco ovvero il resto del mondo.

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:

  • lavoro, 
  • motivi di salute o di studio, 
  • assoluta urgenza, 
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’apposita dichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato. E' consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione.

Informazioni sempre aggiornate in merito ai paesi e alle regole in vigore possono essere reperite sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri da consultare prima di mettersi in viaggio.

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

Allegati

Ordinanza Ministro Salute 16 gennaio2021
Ordinanza Ministro della Salute 9 gennaio 2021
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