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DICHIARAZIONE IVA 2021: COMPILAZIONE DEL QUADRO VP-LIQUIDAZIONI PERIODICHE?

Dichiarazione IVA 2021: compilazione del quadro VP-Liquidazioni periodiche?

Modello IVA 2021: vediamo le regole per la compilazione del quadro VP inerente le liquidazioni periodiche.

Il quadro VP-Liquidazioni periodiche del modello di dichiarazione IVA 2021, è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Crescita (DL 34/2019)  che ha modificato l'art 21 bis del DL 78/2010, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. 

In questo caso la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il giorn 28 febbraio, che capitando di domenica la data ultima sarà lunedì 29 febbraio 2021.

Se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono occorre rispettare istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Compilazione quadro VP modello IVA 2021

Nel rigo VP1, colonne 1 e 2 occorre indicare il mese ( valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione. Coloro i quali eseguono la liquidazione trimestrale devono indicare il valore 5 con riferimento al quarto trimestre nella colonna 2.

Per quanto riguarda, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

Per quanto riguarda la compilazione del Rigo VP2 - Totale operazioni attive è necessario indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Per quanto riguarda la compilazione del Rigo VP3 - Totale operazioni passive è necessario indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti o su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond), nonché quelli inerenti un'operazione triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).
Per compilare il Rigo VP4 - IVA esigibile è necessario indicare l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

 Per compilare il Rigo VP5 - IVA detratta è necessario indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa registrati in precedenti periodi, per i quali si èverificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti. Si segnala che

  • l'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa è dovuta dal cessionartio ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte, deve essere compresa quale IVA esigibile nel rigo VP4 e qualw IVA detratta nel rigo VP5
  • tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta nno viene versata in dogana ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri

Per compilare il Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito è necessario indicare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.

Per compilare il Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro è necessario indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Per compilare il Rigo VP8 - Credito periodo precedente bisogna indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Per compilare il Rigo VP9 - Credito anno precedente è necessario indicare l’ammontare del credito IVA compensabile che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata. Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Per compilare il Rigo VP10 - Versamenti auto UE è necessario indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Per compilare il Rigo VP11 - Crediti d’imposta è necessario indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Per compilare il Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali è necessario indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non va compilato dai contribuenti trimestrali relativamente al 4 trimestre.
Per compilare il Rigo VP13 - Acconto dovuto è necessario indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto. Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
• “1” storico;
• “2” previsionale;
• “3” analitico - effettivo;
• “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera. 

Per compilare il Rigo VP14 - IVA da versare o a credito è necessario i ndicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da versare (anche se non versata in quanto non superiore a 25,82 euro), o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

(VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2)

In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)

Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con liquidazioni trimestrali”).

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