HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI AGLI ISTRUTTORI SPORTIVI?

Qual è il trattamento fiscale dei compensi agli istruttori sportivi?

Un esempio di trattamento fiscale del compenso erogato per collaborazione a un istruttore sportivo da parte di ASD

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, co.1, lett. m) e 69, co. 2, D.P.R. 917/1986,  i compensi per istruttori sportivi  da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche icritte al CONI ,  sono considerate, per il percettore, "redditi diversi" (sempre che  non rappresentino redditi di lavoro autonomo - con partita IVA - o di lavoro subordinato).

Per godere di questo trattamento agevolato le collaborazioni devono essere caratterizzate dall'assenza di subordinazione, per cui è escluso l'obbligo di presenza o l'imposizione di un orario prestabilito se non strettamente necessario in funzione delle esigenze amministrative e di gestione dell'ente.
Le prestazioni, però,  devono essere continuative e non occasionali, il lavoratore deve essere inserito nell'organizzazione imprenditoriale ed economica del committente e coordinato con l'attività da quest'ultimo esercitata, per cui deve essere  esclusa l'autonoma e professionale organizzazione del lavoratore. 
Per l'ammontare complessivo percepito (anche da più soggetti eroganti), relativamente al medesimo anno di imposta, non superiore a euro 10.000,00 ( dal 1.1.2018) tali emolumenti non concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF e relative addizionali regionali e comunali), cioè sono esenti da imposte.

N.B. 1- Le somme esenti (non superiori a  7.500 euro fino al 31.12.2017 e 10.000 euro a far data dal 01.01.2018 per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018) devono tuttavia essere incluse tra i redditi che concorrono al calcolo dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente.

N.B. 2 - Le somme esenti (non superiori a euro 7.500, ovvero euro 10.000 dal 01.01.2018) rilevano ai fini del computo degli assegni familiari, se di importo superiore a euro 1.032,91.

Per importi superiori a euro 10.000 annui si applica invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori.

Vediamo un esempio:

 "Una asd ha corrisposto nel mese di aprile 2017 la somma pari a euro 600,00 a titolo di compenso per l'attività prestata da un istruttore. Costui, all'atto del percepimento della somma , ha dichiarato di aver percepito, nel corso del 2017 e da altre ASD, ulteriori somme, per medesime tipologie di compensi, di ammontare complessivo pari a euro 7.000,00. A quale trattamento fiscale  va assoggettata  la somma ?".

L'erogazione della somma pari a euro 600,00, effettuata nel mese di aprile 2017, ha comportato il superamento della soglia di non imponibilità, pari a euro 7.500,00, per euro 100,00.  Di conseguenza, l'importo pari a euro 100,00 doveva essere assoggettato a tassazione, in capo al percettore e a cura dell'asd (sostituto di imposta) che ha corrisposto il compenso pari a euro 600,00. In particolare, era soggetto  a ritenuta IRPEF a titolo di imposta pari al 23,00%, oltre che alle relative addizionali regionali e comunali (sempre a titolo di imposta), da trattenere dal compenso lordo e  versare nei modi ed entro i termini stabiliti dalla legge vigente.
Il mancato versamento delle ritenute può essere sanato mediante lo strumento del "ravvedimento operoso", entro i termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Per approfondire: 

"Il regime fiscale delle associzioni sportive dilattantistiche"  Guida, di G. Visconti 

"Le prestazioni di lavoro nelle società sportive" E-book , 70 pagg. di M.Mottola

100 Quesiti in materia di sport dilettantistico" E-book , 80 pagg, di M. Mottola

"Associazioni sportive Dilettantistiche , come difendersi" E-book 120 pagg. di P. Bertolaso

 

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Claudio - 30/01/2019

Buongiorno...in "Qual è il trattamento fiscale dei compensi agli istruttori sportivi?" avete scritto : " N.B. 1- Le somme esenti (non superiori a 7.500 euro fino al 31.12.2017 e 10.000 euro a far data dal 01.01.2018 per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018) devono tuttavia essere incluse tra i redditi che concorrono al calcolo dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente." Tutto chiaro, ma ho un problema di ordine pratico nella compilazione dell'ISEE nella quale non vanno indicati i redditi già rilevati dall'agenzia delle entrate.. per i compensi percepiti da mia figlia (che non superano i 7500 euro) è stata rilasciata la CU (certificazione unica) quindi si tratta di un reddito rilevato dall'agenzia delle entrate... sentita l'assistenza hanno risposto che avendo la CU bisogna indicare il soggetto come "esonerato dalla presentazione della dichiarazione" quindi compilare l'apposito modulo FC3 indicando i redditi percepiti... Il mio problema è che nel Modulo FC3 viene chiesto di inserire i dati relativi ai redditi validi ai fini IRPEF... DOMANDA: in fase di compilazione del modulo FC3 scelgo l'opzione "persona esonerata dalla presentazione.." lasciando poi i vari campi vuoti (dal momento che sono redditi già rilevati nella CU e non soggetti a IRPEF) ? ... il sistema me lo permette ovvero mi consente di validare la dichiarazione ISEE, ma non vorrei fare errori, grazie.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 · 19/03/2024 Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla

Le istruzioni per l'accesso alla certificazione unica 2024 relativa a indennità ed emolumenti erogati dall'INAIL

Certificazione Unica INAIL 2024  come scaricarla

Le istruzioni per l'accesso alla certificazione unica 2024 relativa a indennità ed emolumenti erogati dall'INAIL

Previdenza integrativa  fissato il contributo COVIP 2024

Pubblicata in GU il 15 marzo 2024 la delibera COVIP sul contributo annuale 2024 da versare con PagoPA entro il 31 maggio. Le istruzioni

Politiche attive a favore degli anziani:  decreto in Gazzetta

In Gazzetta il decreto attuativo della legge delega per la riforma dell'assistenza agli anziani e dell'invecchiamento attivo legge 33 2023: le novità in arrivo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.