Attenzione va prestata al fatto che:
- Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.
- Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
| Valore attività finanzarie ai fini IVAFE | |
| Attività finanziarie quotate in mercati regolamentati | Valore della quotazione |
| Attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati | Valore nominale |
| Attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati di cui non si possiede il valore nominale | Valore di rimborso |
| Attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati di cui non si possiede il valore nominale e neppure il valore di rimborso | Valore di acquisto dei titoli |
Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
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