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MOLTIPLICATORI IMU: QUALI SONO PER IL CALCOLO DEL SALDO DEL 17 DICEMBRE 2018?

Moltiplicatori Imu: quali sono per il calcolo del saldo del 17 dicembre 2018?

Coefficienti moltiplicatori catastali 2018 per la determinazione della base imponibile IMU in base alle diverse categorie catastali

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L’IMU è l’imposta municipale propria ed è pagata dai possessori di immobili e terreni ubicati nel territorio dello Stato. Dato che la scadenza ordinaria del 16 dicembre per il versamento di IMU e TASI quest'anno cade di domenica, il termine per il versamento del  saldo IMU è lunedì 17 dicembre 2018.

In generale, per i contribuenti privati, la base imponibile si calcola seguendo questi 3 punti:

  1. Rendita catastale al 1° gennaio dell’anno di imposta:
  2. Rivalutazione della rendita al 5%
  3. Moltiplicazione del valore così ottenuto per uno dei coefficienti previsti dalla normativa.

La seguente tabella riepiloga i coefficienti per le varie categorie catastali, valide per il primo e per il secondo acconto delle imposte:

Categoria catastale

Coefficiente

Descrizione

da A/1 a A/11
(escluso A/10)

160

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

A/10

80

Uffici o studi privati

da B/1 a B/8

140

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

C/1

55

Negozi e botteghe

C/2, C/6, C/7

160

C/2 Magazzini e locali di deposito,
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro),
C/7 Tettoie chiuse od aperte

C/3, C/4, C/5

140

C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)

da D/1 a D/10
(escluso D/5)

65

D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

D/5

80

Istituti di credito, cambio e assicurativi

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.

La base imponibile è ridotta al 50% per:

  • gli immobili di interesse storico artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Dal 2016 è stata introdotta la riduzione della base imponibile Imu del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante:
    • possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; 
    • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.

Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

Visto che i Comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire le aliquote, e introdurre eventuali detrazioni o riduzioni per particolari situazioni, per non incorrere in errori è necessario sempre verificare le delibere comunali, pubblicate sul sito internet del MEF.
Si ricorda, comunque, che per il 2018 i Comuni (salvo alcune eccezioni) non potranno aumentare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando le delibere del 2015.

Tag: IMU 2024 IMU 2024

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Commenti

Francesco Micelotta - 07/10/2016

Ho saputo che il coefficiente per la valorizzazione della RC per la categoria C1 è cambiata da 55 a 40,84 è così, potete darmi una vs conferma. Grazie

Luigia Lumia - 09/10/2016

Ai fini Imu il moltiplicatore dal 1 gennaio 2012 è del 55%, mentre il 40,84 è rimasto per le altre imposte. Sempre per semplificare!

Redazione Fiscoetasse - 23/05/2016

Buongiorno Giuseppe, grazie per il suo commento!

giuseppe - 22/05/2016

ottimo lavoro!!!

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